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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3001/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentato furto, sostenendo che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto l'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p., non ha proceduto a ribilanciare le circostanze rispetto alla recidiva né ha rideterminato la pena in senso più favorevole né ha dato motivazione sul punto. Si deduce vizio di motivazione e violazione della legge penale sostanziale relativamente al trattamento sanzionatorio, con particolare rilievo al concorso tra recidiva reiterata e specifica e più attenuanti, alcune delle quali soggette al divieto di prevalenza e altre no.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione adeguata quando la Corte territoriale conferma il giudizio di equivalenza tra circostanze e ha indicato che, quando convive la recidiva con attenuanti di diversa natura (alcune soggette al divieto di prevalenza e altre no, come l'art. 62, n.4), il giudizio comparativo deve essere svolto in due momenti: prima il bilanciamento delle circostanze per le quali vige il divieto e poi l'applicazione della diminuzione per l'attenuante non soggetta al divieto, con motivazione esplicita. La pronuncia è stata annullata solo sul punto sanzionatorio e la motivazione potrà essere redatta in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante riconosciuta; nel caso concreto non vige il divieto di prevalenza con la recidiva (in base alla sentenza della Corte Cost. n.141/2023 riferita al divieto di prevalenza), per cui il giudice deve valutare la possibilità di applicare la diminuzione quando l'attenuante risulti prevalente

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Disciplina sulla recidiva e sul divieto di prevalenza; la Corte ha richiamato che, in relazione ad alcune attenuanti, il divieto di prevalenza è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost., n.141/2023), con conseguenze sul bilanciamento

  • art. 69, comma 4, cod. pen. (riferimento a divieto di prevalenza/art. 62-bis)

    Norma sul divieto di prevalenza tra recidiva e attenuanti; ove il divieto ancora operi, le circostanze devono essere bilanciate secondo le regole stabilite, ma tale bilanciamento deve essere adeguatamente motivato

  • art. 625, n. 7, cod. pen.

    Aggravante contestata nel giudizio di primo grado ma esclusa dal Tribunale; la Corte d'appello ha confermato la condanna senza ritenere operante l'aggravante

  • art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Regole sul giudizio di impugnazione dell'equivalenza delle circostanze; la giurisprudenza richiede che la conferma da parte del giudice dell'impugnazione sia sorretta da adeguata motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Criterio di controllo in cassazione: la Corte verifica l'adeguatezza della motivazione quando viene confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ricorso per indicare i motivi di cassazione; qui usata per delimitare le doglianze svolte dal ricorrente

  • Corte cost. n. 141 del 21/06/2023

    Decisione che ha dichiarato incostituzionale il divieto di prevalenza in relazione a una specifica attenuante (richiamata per spiegare che talune attenuanti non sono più escluse dalla prevalenza sulla recidiva)

Massime di principio

  • Se la Corte territoriale riconosce una nuova attenuante, deve rideterminare la pena e motivare esplicitamente il nuovo bilanciamento tra attenuanti e aggravanti/recidiva; la mancata rideterminazione o motivazione integra vizio rilevabile in cassazione
  • Quando concorrono recidiva e più attenuanti, alcune delle quali soggette al divieto di prevalenza e altre no, il giudice deve eseguire il confronto in due fasi: prima bilanciare le circostanze soggette al divieto, poi valutare e applicare la diminuzione per le attenuanti non soggette al divieto
  • La conferma del giudizio di equivalenza da parte del giudice di appello è ammessa, ma richiede sempre motivazione adeguata ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la mera affermazione senza argomentazione sufficiente può determinare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
  • L'annullamento per vizio motivazionale sul punto sanzionatorio comporta generalmente il rinvio ad altra sezione per nuovo esame, non l'assoluzione automatica; il giudice di rinvio deve applicare correttamente i principi indicati e motivare la nuova determinazione della pena
  • Le modifiche o le dichiarazioni di illegittimità costituzionale che incidono sul divieto di prevalenza (es. Corte cost. n.141/2023) devono essere tenute presenti dal giudice del merito nel nuovo bilanciamento, con conseguente possibile riduzione della pena

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