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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6087/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di inammissibilità dell'appello contro la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena (rito abbreviato) per il reato richiamato all'art. 624 cod. pen.; fatto contestato: l'imputato avrebbe scavalcato il bancone del bar all'interno della sala "Bowling Club" di Savignano e si sarebbe impossessato di euro 4.000,00 e di due carte di versamento rilasciate da "Unicredit S.p.a." riposte nella cassa. In cassazione il ricorrente deduce vizi di motivazione, errata applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali (artt. 127, 178, 581, 597, 598-bis cod. proc. pen.), contestando anche la condizione di procedibilità (sostiene che vi sarebbe stata solo una denuncia orale e che il denunciante, Motta Patrick, non sarebbe legittimato a querelare per tutto il denaro/oggetti trovati in un borsello di persona ignota) e chiedendo rilievi sulla pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure: ha confermato che l'appello in secondo grado era inammissibile per difetto di specificità estrinseca, perché la difesa non si era confrontata con le ragioni di fatto e di diritto espresse dal Tribunale di Modena (in particolare sulla identificazione dell'imputato tramite visione delle immagini e riconoscimento da parte dei testi). Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla procedibilità: il verbale di denuncia orale conteneva la richiesta di punizione della persona offesa, sufficiente per la querela; e il titolare dell'esercizio risultava legittimato a proporre querela in relazione al contenuto della cassa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata per il fatto contestato: la Corte ha dato per presupposto che l'imputato sia stato ritenuto responsabile del reato richiamato in primo grado (impossessamento del denaro e degli strumenti di pagamento dalla cassa).

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Articolo processuale richiamato nelle censure; la sentenza evince che le contestazioni procedurali sollevate non erano idonee a superare il difetto di specificità dell'atto di appello.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali; la Corte ha valutato che le statuizioni processuali impugnate non erano state adeguatamente contrastate con specifiche ragioni dall'appellante.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma processuale menzionata nelle censure relative alla motivazione e alle regole dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che il motivo d'appello mancava di specificità richiesta per impugnare le valutazioni probatorie del giudice di primo grado.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali; dalla motivazione emerge che la questione della legittimazione a querelare è stata risolta a favore della persona offesa (titolare dell'esercizio) e non ha inciso sulla regolarità della procedura.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Citato nelle censure difensive; la Corte ha comunque rigettato le argomentazioni perché l'atto di appello non si era confrontato specificamente con le ragioni del primo giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione in reato penale deve indicare con specificità estrinseca le ragioni di fatto e di diritto che contrastano la motivazione del giudice di primo grado; la mera enunciazione di censure generiche è causa di inammissibilità.
  • Nel giudizio d'appello è fondamentale confrontarsi puntualmente con i passaggi decisionali del primo grado (es. riconoscimenti testimoniali, visione di immagini, valutazioni probatorie); l'assenza di tale confronto rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.
  • Per i reati procedibili a querela di parte, è sufficiente che nel verbale di denuncia (anche orale) emerga la richiesta di punizione della persona offesa: non è necessaria una formula solenne o formalità particolari purché risulti la volontà di perseguire penalmente il fatto.
  • Il titolare di un esercizio danneggiato dal furto può essere legittimato a proporre querela per il contenuto della cassa anche se parte degli oggetti o del denaro provengono da terzi, se il danno riguarda l'attività commerciale.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); quindi valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
  • Nelle impugnazioni che riguardano valutazioni di prova e riconoscimento (es. identificazione da immagini), occorre proporre argomentazioni concrete e comparare le emergenze probatorie con le conclusioni del giudice, non limitandosi a contestazioni astratte.

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