Cassazione Penale, Ordinanza n. 01490/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per furto in abitazione aggravato, con pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, tramite difensore, con un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. In sostanza, la doglianza mirava a contestare la valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione dei fatti compiute dai giudici di merito, prospettando una lettura alternativa delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto non fosse deducibile in sede di legittimità, perché tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove e una rilettura degli elementi di fatto già scrutinati dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La modifica normativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire alla Cassazione una rilettura del compendio probatorio o una nuova valutazione dei fatti; resta precluso il riesame autonomo delle risultanze di merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., senza incidere sulla natura del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, poiché la valutazione del materiale probatorio appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo utile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa valutazione delle prove, più favorevole al ricorrente.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata, indicando reali errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione, e non proponendo un appello mascherato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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