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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37864/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Napoli (rito abbreviato) che, nell'ambito del giudizio di appello diretto esclusivamente a contestare il trattamento sanzionatorio per il reato di tentata estorsione aggravata, aveva rideterminato la pena escludendo la concessione dell'attenuante speciale della collaborazione (art. 416-bis.1, comma 3 c.p.) nella massima estensione. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a: (a) mancato riconoscimento della diminuente per dissociazione nella sua massima estensione nonostante il consistente contributo collaborativo; (b) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per la condotta post delictum; (c) illegittimo aumento per la recidiva, applicato nonostante l'impugnazione della pubblica accusa; (d) mancato riconoscimento della continuazione con precedente condanna per reati previsti dall'art. 416-bis; (e) scelta di commisurare la pena base distante dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze, confermando che la quantificazione della pena e il rigetto delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità dei giudici di merito, purché la motivazione dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione è stata considerata priva di illogicità manifeste e aderente alle emergenze processuali. Quanto all'attenuante della collaborazione, la Corte d'appello aveva correttamente valutato che le dichiarazioni auto-accusatorie, seppur rilevanti, non erano decisive per riconoscere la diminuente nella massima estensione. Il rifiuto delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo alla luce dell'uso del potere intimidatorio derivante dall'appartenenza al clan D'Ausilio. La continuazione è stata esclusa per mancanza di omogeneità e di una deliberazione unitaria dei reati. Sulla recidiva la Cassazione ha ritenuto legittima la correzione dell'illegittimo bilanciamento operato dal Tribunale (che aveva posto la recidiva in equivalenza con l'attenuante speciale); la rettifica ha comportato effetti sulla pena ma non ha violato il divieto di reformatio in peius, anche perché la pena complessiva risultava inferiore a quella di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, comma 3 c.p.

    art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen.

    L'attenuante per la collaborazione non è automatica nella massima estensione: richiede dichiarazioni e contributi decisivi. Nel caso la Corte d'appello ha ritenuto le dichiarazioni rilevanti ma non tali da giustificare la massima estensione della diminuente.

  • art. 62-bis c.p.

    La recidiva è circostanza aggravante che incide sulla quantificazione della pena; la Cassazione ha ritenuto legittimo che, eliminato un bilanciamento illegittimo fatto dal giudice di primo grado tra recidiva e attenuante speciale, la recidiva produca effetti aumentativi sulla pena in appello, senza configurare necessariamente reformatio in peius se la pena complessiva non è peggiorata.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato in relazione alla graduazione della pena e al cumulo di circostanze; la decisione conferma che l'applicazione e il trattamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, entro i parametri di legge.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ribadito l'ampio margine discrezionale dei giudici di merito nella graduazione della pena, richiedendo motivazione specifica solo se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale; altrimenti è sufficiente che il giudice dia conto, anche sinteticamente, dell'uso dei criteri previsti.

  • art. 597 c.p.p.

    Norma che disciplina il divieto di reformatio in peius a seguito di impugnazione, citata dalla difesa; la Cassazione ha ritenuto che non si è verificata la reformatio in peius perché l'intervento in appello ha corretto un illegittimo bilanciamento del primo grado e la pena complessiva è risultata inferiore.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che la parte privata che propone ricorso sia condannata al pagamento delle spese quando il ricorso è rigettato; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • La quantificazione della pena è soggetta a un ampio margine discrezionale del giudice di merito: le censure in Cassazione sull'apprezzamento motivazionale devono superare la soglia di manifesta illogicità per essere accolte.
  • L'attenuante per 'collaborazione' (art. 416-bis.1, comma 3) non si concede necessariamente nella massima estensione: occorre un contributo collaborativo decisivo e valutazioni probatorie che il giudice di merito deve esplicitare.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi che ne giustifichino la concessione; l'assenza di condotte negative non determina automaticamente il riconoscimento della diminuente.
  • La correzione in appello di un illegittimo bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti che produce un diverso effetto sulla pena non costituisce di per sé reformatio in peius, specialmente se la pena complessiva non peggiora rispetto al primo grado.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede omogeneità e una deliberazione unitaria dei reati: l'appartenenza a una stessa organizzazione non basta se i fatti non risultano preveduti o decisi unitariamente.
  • Per contestare efficacemente in Cassazione la motivazione sulla pena occorre dimostrare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza, non una semplice diversa valutazione degli elementi già considerati dal giudice di merito.

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