Cassazione Penale, Ordinanza n. 08529/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un conducente alla pena di mesi quattro di arresto, euro 2.000 di ammenda e sospensione della patente per due anni per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, pur in presenza di condotta di guida tale da far presumere l'ebbrezza. Con il ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto un vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo che il reato non sarebbe stato integrato dal solo rifiuto, poiché egli si era poi sottoposto agli esami presso la struttura sanitaria ove era stato ricoverato, e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che il reato contestato è istantaneo e si consuma con il mero rifiuto di sottoporsi all'alcoltest su strada; il successivo esame eseguito in ospedale non elide la già avvenuta consumazione del reato, né è previsto alcun ravvedimento operoso. Inapplicabile, nel caso concreto, anche la disciplina dell'art. 186, comma 5, cod. strada, richiamata dal ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico integra la contravvenzione contestata; il reato si perfeziona con il mero rifiuto, a prescindere da un successivo esame effettuato in altra sede.
art. 186, comma 5, cod. strada
La previsione relativa agli accertamenti presso strutture sanitarie per conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche non è applicabile al caso concreto, in quanto lo stato di agitazione psicomotoria era ricondotto all'ebbrezza e i prelievi successivi confermavano il tasso alcolemico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non citato.
Massime di principio
- Il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico si consuma istantaneamente con la manifestazione del rifiuto e non è escluso da un successivo accertamento eseguito in ospedale o in altra sede.
- Quando la decisione di merito ha già affrontato e respinto una censura, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporla in modo assertivo, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante un eventuale ripensamento successivo del conducente, non essendo previsto un meccanismo di ravvedimento operoso per una contravvenzione già consumata.
- L'accertamento alcolemico ritardato può perdere utilità probatoria, poiché la sua attendibilità dipende dalla tempestività e dalle modalità di esecuzione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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