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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00466/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato una condanna nei confronti dell'imputato per fatti plurimi riconducibili a resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, unificati sotto il vincolo della continuazione. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un motivo unico: omessa motivazione in ordine al riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62 n. 4 c.p. Il ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente esaminato tale attenuante. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e generica, osservando che l'eventuale attenuante sarebbe stata comunque ininfluente sul trattamento sanzionatorio, poiché l'aumento di pena per il reato satellite di danneggiamento era minimo e la pena base dipendeva dal reato più grave; inoltre le doglianze non si confrontavano con la motivazione sulla gravità dei fatti, in particolare sulle plurime resistenze e lesioni personali, elementi che giustificavano anche gli aumenti per la continuazione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo unico manifestamente infondato e generico perché non incideva realmente sulla pena base, determinata sul reato più grave, e non confrontava la motivazione della sentenza impugnata sulla gravità complessiva dei fatti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, la sua eventuale applicazione sarebbe stata ininfluente sul trattamento sanzionatorio complessivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare in modo generico un vizio motivazionale senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
  • L'eventuale riconoscimento di un'attenuante riferita a un reato satellite non rileva se la pena complessiva è determinata principalmente sulla base del reato più grave e l'aumento per il reato accessorio è minimo.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sulla gravità dei fatti e sulla misura degli aumenti per la continuazione quando la censura non evidenzi specifici errori logico-giuridici della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
  • La valutazione della gravità complessiva dei fatti, specie in presenza di plurime condotte violente o resistenti, può incidere sia sulla pena base sia sugli aumenti per continuazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDanneggiamentoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

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