Cassazione Penale, Sentenza n. 39609/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca della custodia in carcere. Il ricorrente lamenta che la responsabilità penale sia stata fortemente ridimensionata in primo grado (assoluzioni e riqualificazione di numerosi capi da cessione di "droghe pesanti" a cessione di "droghe leggere"), con condanna a tre anni per fatti rimanenti; deduce quindi illegittimità dell'applicazione della custodia alla luce dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. (limite di tre anni), e chiede la modifica della misura cautelare in arresti domiciliari. Denuncia inoltre vizi di motivazione, violazioni costituzionali (artt. 3 e 27 Cost.) e di diritti CEDU (artt. 5, 6, 7, 8), nonché erronea applicazione e interpretazione di varie norme del codice di procedura penale (artt. 275, 299, 273, 300 ecc.), e contesta l'inversione dell'onere della prova quanto al possesso di un domicilio idoneo per gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la permanenza della misura della custodia cautelare. Sul piano motivazionale la Corte ha rilevato che: (i) il quadro probatorio, pur ridimensionato rispetto all'originaria imputazione, mostra la responsabilità dell'imputato per un numero considerevole di cessioni di sostanze leggere (221 episodi in meno di un mese); (ii) l'art. 275, comma 2-bis c.p.p. richiede non solo che la pena prevedibile non sia superiore a tre anni, ma anche la disponibilità, da parte dell'imputato, di un luogo idoneo per l'esecuzione degli arresti domiciliari (art. 284, comma 1 c.p.p.); (iii) la difesa non ha documentato la disponibilità di un domicilio idoneo né la disponibilità di terzi (es. sorella) ad ospitare l'imputato, e quindi manca il presupposto che renderebbe obbligatoria la misura alternativa. Per tali ragioni il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"[...] salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica [...] quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice"
La Corte conferma l'interpretazione "dinamica": il limite dei tre anni incide non solo in fase di applicazione ma anche durante l'esecuzione della misura; tuttavia la norma contiene una seconda condizione positiva: la disponibilità di un domicilio idoneo per gli arresti domiciliari. Se tale requisito manca, l'esclusione della custodia non opera e la custodia può rimanere applicata.
art. 284, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come norma che individua i luoghi idonei per l'esecuzione degli arresti domiciliari; la corte ha ritenuto determinante l'assenza di prova della disponibilità di uno dei luoghi indicati per escludere l'applicazione degli arresti domiciliari.
art. 276, comma 1-ter e art. 280, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamati dalla disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, come norme compatibili o applicabili nel bilanciamento delle esigenze cautelari; la decisione non ha invece ritenuto che tali riferimenti abbiano modificato l'onere probatorio della difesa in relazione al domicilio.
art. 73, comma 1 e comma 4, D.P.R. n. 309/1990
Norme substantive sulla cessione di sostanze stupefacenti, cui è stata operata riqualificazione: molti capi originari relativi a cessioni di stupefacenti sono stati riqualificati come cessioni di droghe leggere (comma 4), con conseguente influsso sulla quantificazione della pena.
artt. 3, 27 Cost. e artt. 5, 6, 7, 8 CEDU
Citate dal ricorrente come basi di doglianza per presunte violazioni dei diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto che tali profili, posti a sostegno del ricorso, sconvolgessero la valutazione sulla mancanza del requisito del domicilio idoneo e sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 299 e art. 300 cod. proc. pen. (richiami procedurali)
Richiamate dal ricorrente per contestare la motivazione e la correttezza procedurale nell'applicazione delle norme cautelari; la Corte ha ritenuto invece sufficientemente motivato il precedente provvedimento che ha escluso la disponibilità del domicilio.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. va interpretata in modo "dinamico": il limite dei tre anni rileva anche se, nel corso del procedimento o durante l'esecuzione della misura, sopravvenga una condanna (anche non definitiva) a pena non superiore a tre anni; in tal caso va rivalutata la proporzionalità della custodia.
- Tuttavia, l'esistenza di una pena prevedibile non superiore a tre anni non produce automaticamente la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari: è necessario che l'imputato disponga di un domicilio idoneo per l'esecuzione degli arresti (art. 284 c.p.p.).
- Il carico probatorio circa la disponibilità di un luogo idoneo per gli arresti domiciliari grava sulla difesa: occorre produrre idonea documentazione (contratti di locazione, autodichiarazioni supportate da elementi di prova, dichiarazioni del titolare dell'alloggio che attestino la disponibilità), preferibilmente già nella fase di istanza cautelare o di appello, pena il rigetto per mancanza del requisito materiale.
- Se la difesa non documenta la disponibilità del domicilio o di soggetti disposti ad ospitare l'imputato, il giudice può ritenere preclusa l'applicazione degli arresti domiciliari e conservare la custodia in carcere anche quando la pena prevedibile è entro il limite dei tre anni.
- Nei casi di riqualificazione e ridimensionamento dell'imputazione, conviene richiedere tempestivamente la revisione della misura cautelare e allegare elementi probatori nuovi (sentenza non definitiva, atti che dimostrino il mutato quadro probatorio) per consentire la valutazione "dinamica" prevista dalla giurisprudenza di legittimità.
- La motivazione del giudice deve esplicitare sia la valutazione sulla prevedibile pena sia quella relativa all'idoneità di misure alternative; contestazioni generiche circa la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione richiedono la dimostrazione precisa delle ragioni per cui la documentazione prodotta sarebbe stata interpretata erroneamente.
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