Cassazione Civile, Ordinanza n. 07569/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società venditrice di autovetture per il pagamento del prezzo di una Fiat Punto. L'acquirente, insieme al coniuge intervenuto volontariamente, propose opposizione deducendo di avere già estinto il prezzo e di avere finanziato l'acquisto tramite un contratto di finanziamento con Agos Ducato, stipulato presso il centro vendite Fiat, nel quale compariva il timbro di una società terza (Caravan s.r.l.) indicata come fornitore/beneficiaria del pagamento. Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello, invece, accolse il gravame dell'acquirente, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda di pagamento, ritenendo che il finanziamento fosse stato sottoscritto presso i locali della venditrice, che l'importo fosse stato volontariamente destinato a un terzo convenzionato e che il pagamento fosse liberatorio per effetto dell'apparenza. La società venditrice ricorre in Cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere i giudici di merito fondato la decisione su circostanze non provate e contestate; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. (non qualità di concessionaria Fiat della terza società, estraneità della venditrice al finanziamento, modalità di pagamento, distanza temporale tra acquisto e finanziamento); 3) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'uso asseritamente illogico delle presunzioni e per avere invertito l'onere della prova; 4) violazione degli artt. 1182 e 1188 c.c. in tema di luogo e soggetto legittimato a ricevere il pagamento; 5) violazione degli artt. 1372 e 1813 c.c. per avere attribuito effetti a favore di terzi al contratto di finanziamento/mutuo. La Corte di Cassazione ritiene infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto, osservando che la sentenza impugnata si fonda sulla diversa ratio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c.: il pagamento effettuato al soggetto apparentemente autorizzato a riceverlo è liberatorio se l'apparenza è stata determinata o comunque riferibile al creditore e se il solvens ha confidato in buona fede e senza colpa; nel caso concreto, i motivi della ricorrente mirano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e non colgono la ratio decidendi. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso, confermando l'esito favorevole alla controricorrente in appello. Viene ribadito che la sentenza di merito ha correttamente valorizzato gli elementi documentali e presuntivi (fattura, visura PRA, richiesta e assegno di finanziamento, lettera Agos del 13/10/2010) per ritenere che il finanziamento fosse stato sottoscritto presso il centro vendite Fiat e che il pagamento effettuato al soggetto terzo fosse liberatorio in ragione dell'apparenza giuridica. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola di disponibilità della prova; non basta contestare la valutazione delle prove offerte.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla in modo difforme dalla sua natura; non consente la mera critica al prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura degli elementi di causa o la richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
La prova presuntiva è rimessa al giudice di merito, che deve valutare complessivamente gli indizi secondo gravità, precisione e concordanza; il controllo di legittimità è limitato alla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
La violazione ricorre solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'esito della valutazione delle prove con cui il giudice ha ritenuto assolto l'onere della parte gravata.
Non costituisce la vera ratio della decisione, poiché il caso è deciso in base all'apparenza del diritto e all'efficacia liberatoria del pagamento al soggetto apparente.
Il pagamento è liberatorio solo se eseguito al creditore o al suo rappresentante, salvo il diverso regime dell'apparenza giuridica di cui all'art. 1189 c.c.
Il pagamento al soggetto che appare autorizzato a riceverlo è liberatorio se l'apparenza è giustificata da circostanze univoche riferibili al creditore e idonee a ingenerare nel debitore un affidamento ragionevole e incolpevole; in tal caso il creditore deve provare la colpa del debitore o la consapevolezza della reale situazione.
La censura è inammissibile perché la decisione non si fonda sugli effetti del contratto verso i terzi, ma sull'apparenza dell'autorizzazione a ricevere il pagamento.
Il richiamo al mutuo non è decisivo nel caso concreto, perché la controversia riguarda l'efficacia liberatoria del pagamento e non la struttura del contratto di finanziamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se si limita a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o a contestare argomentazioni non decisive.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura quando la critica investe il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove offerte, ma solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre soltanto per l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non per la diversa valutazione di fatti comunque esaminati dal giudice di merito.
- In materia di prova presuntiva, il giudice può desumere il fatto ignoto da un insieme di indizi, purché il ragionamento sia complessivamente coerente e sorretto da motivazione non manifestamente illogica; il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando l'onere probatorio sia stato assegnato alla parte errata; non quando si contesti l'apprezzamento del giudice sul fatto che la parte onerata abbia o meno assolto il proprio onere.
- Il pagamento al soggetto che appaia legittimato a riceverlo può produrre effetto liberatorio se l'apparenza è stata determinata o comunque resa credibile da circostanze riferibili al creditore e il debitore abbia confidato in buona fede e senza colpa nell'autorizzazione dell'accipiens.
- Quando opera l'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c., il creditore che contesti l'effetto liberatorio deve fornire la prova contraria, ossia della consapevolezza del debitore o della colpa che ha generato l'errore sul potere di ricevere il pagamento.
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