Cassazione Civile, Sentenza n. 28972/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Fondazione Enpaia impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva riconosciuto a Piroddi il diritto alla liquidazione del proprio "conto individuale" presso Enpaia, ma aveva rigettato la domanda di corresponsione del TFR. La questione centrale era se i dipendenti trasferiti ex lege all'Agenzia Forestas dovessero essere assicurati presso Enpaia (per richiamo alle discipline contrattuali e alla legge istitutiva di Enpaia) o presso l'INPS in quanto dipendenti di un ente pubblico non economico. Inoltre si contestava l'interpretazione dell'art.6 del Regolamento Enpaia relativo all'esigibilità del conto individuale durante la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione Enpaia. Ha confermato che la materia della previdenza sociale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, co.2, lett. o) Cost.) e che le leggi regionali o la contrattazione collettiva non possono derogare al regime previdenziale imposto dallo Stato. Ha escluso l'applicabilità dell'art.3, lett. f) della legge n.1655/62 agli addetti dell'Agenzia Forestas, perché quella norma richiede che l'attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole con carattere imprenditoriale (richiesto il requisito di economicità/"lucro oggettivo" ai sensi dell'art.2135 c.c.), mentre l'Agenzia Forestas non ha carattere imprenditoriale né obbligo di autofinanziamento. Quanto all'art.6 del Regolamento Enpaia, la Corte ha ritenuto che la liquidazione del conto individuale ante età pensionabile sia subordinata non alla mera cessazione del rapporto di lavoro in astratto, ma alla cessazione della copertura assicurativa presso Enpaia: se l'iscritto mantiene continuità di iscrizione (o comunque non perde la tutela assicurativa Enpaia), la somma non è esigibile. In definitiva, il ricorso è respinto e resta confermato il diritto della resistente alla liquidazione del conto individuale nella forma riconosciuta dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
Costituzione, art.117, co.2, lett. o)
La previdenza sociale è materia di legislazione esclusiva statale; ciò impedisce alle regioni o ai CCNL di imporre regimi previdenziali divergenti dalla disciplina statale imperativa.
Legge n.1655/1962, art.3, lett. f)
"dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: … f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate"
La contribuzione a Enpaia da parte di enti pubblici opererebbe solo con riferimento ad imprese o aziende agricole effettivamente esercitate dall'ente pubblico, quindi occorre il requisito dell'imprenditorialità/attività economica.
Definisce l'attività agricola e, nella giurisprudenza richiamata, per assoggettare all'Enpaia è richiesto che l'attività abbia carattere imprenditoriale (economicità/lucro oggettivo), non solo essere di natura agricola.
Indica il carattere imperativo della disciplina in materia di lavoro e relative tutele: la normativa statale è inderogabile dall'autonomia collettiva, come rilevato per il regime previdenziale.
Regolamento Enpaia (D.M. interministeriale 19.11.1996), art.6
"1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale ... 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale ... è corrisposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico ... e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro; b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto"
La norma è stata interpretata dalla Corte in senso funzionale: la liquidazione ante 65° è collegata alla cessazione della copertura assicurativa presso Enpaia (continuità di iscrizione ne esclude la liquidazione), quindi non basta la mera perdita del posto se segue immediato reimpiego con reiscrizione a Enpaia.
Leggi regionali (Sardegna) n.24/99 art.9; n.8/16 art.48; n.43/18 art.48-bis
Le norme regionali che rinviano al CCNL o disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia Forestas non possono incidere sul regime previdenziale statale obbligatorio; la Regione non ha competenza esclusiva per derogare al regime di previdenza sociale statale.
Legge regionale n.6/16 (art.35 co.3; art.52 lett. c), d), e))
La legge regionale definisce l'Agenzia Forestas come "struttura tecnico-operativa della Regione" priva di carattere imprenditoriale e finanziata prevalentemente tramite contributi esterni, confermando l'assenza del requisito di economicità necessario per l'assoggettamento a Enpaia.
CCNL per gli operai forestali e impiegati agricoli
Il richiamo contrattuale non può legittimare una deroga alla normativa statale imperativa in materia previdenziale; la contrattazione collettiva non può determinare l'iscrizione ad un diverso ente previdenziale se contrario alla legge statale.
Richiamato proceduralmente nella parte finale della sentenza per gli effetti consequenziali; non incide sulla valutazione di merito qui svolta.
Massime di principio
- La materia della previdenza sociale è di competenza statale esclusiva: norme regionali o clausole di CCNL non possono imporre regimi previdenziali contrari alla legge statale.
- L'assoggettamento alla contribuzione Enpaia per dipendenti di enti pubblici richiede che l'attività agricola sia esercitata dall'ente in forma di impresa/azienda agricola con carattere imprenditoriale (requisito di economicità oggettiva ai sensi dell'art.2135 c.c.).
- I dipendenti di enti pubblici non economici (come l'Agenzia Forestas così come definita dalla legge regionale) rientrano nel regimen previdenziale degli enti pubblici non economici e quindi nella gestione INPS, non in quella di Enpaia.
- La liquidazione anticipata del "conto individuale" presso Enpaia è subordinata alla cessazione della copertura assicurativa presso Enpaia: la mera cessazione del rapporto di lavoro non determina automaticamente la liquidazione se sussiste continuità di iscrizione o reiscrizione che mantiene la tutela.
- In contenziosi simili verificare sempre: (a) la natura giuridica del datore di lavoro (ente pubblico economico vs non economico); (b) il requisito dell'imprenditorialità/economicità dell'attività agricola; (c) la continuità o cessazione della copertura assicurativa Enpaia; (d) l'eventuale inderogabilità della disciplina statale rispetto a fonti regionali o contrattuali.
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