Cassazione Civile, Sentenza n. 28471/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato da Unicredit il 27/06/2018, fondato su contestazione disciplinare del 02/05/2018 che addebitava al dipendente operazioni finanziarie compiute per conto di un cliente senza formale assenso, apposizione di firma falsa sulla documentazione e successivo ripianamento delle perdite mediante assegno circolare emesso dal conto del dipendente. De Pisapia ha chiesto l'annullamento del licenziamento per vizi della contestazione, per genericità, per non prova dei fatti e per sproporzione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di De Pisapia. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi di ricorso che chiedevano una rivalutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto dirimente la presenza, nei documenti relativi alle operazioni contestate, di firme apocrife accertate mediante perizia grafologica prodotta da Unicredit e la condotta processuale del ricorrente (opposizione ripetuta ad una consulenza tecnica d'ufficio grafologica). Ha inoltre affermato che la valutazione della proporzionalità della sanzione è rimessa al giudice del merito e che la tempestività della contestazione deve essere valutata con riferimento al momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza congrua dei fatti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e De Pisapia condannato alle spese di cassazione.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 7
La Corte ricorda che la valutazione della genericità della contestazione disciplinare è rimessa al giudice di merito; censure in cassazione che richiedano rivalutazione del contenuto testuale della contestazione sono inammissibili.
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 18
Richiamato nel contesto della tutela del lavoratore e delle sanzioni disciplinari; la Corte precisa che la materia della proporzionalità della sanzione è valutata dal giudice del merito.
La nozione di giusta causa è norma legale di riferimento per il giudice che valuta la sanzione; il contratto collettivo è uno degli elementi di riferimento ma non vincola il giudice quando non più favorevole al lavoratore.
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per quadri direttivi e personale aree professionali banche, artt. 44 lett. e) e 77 lett. d)
artt. 44, lett. e) e 77, lett. d) CCNL
Le fattispecie disciplinari e le sanzioni previste dal CCNL sono richiamate; la Corte afferma tuttavia che il giudice non è vincolato dalla previsione collettiva quando essa non sia più favorevole al lavoratore rispetto alla valutazione ex art. 2119 c.c.
Codice di procedura civile, art. 210
L'ordine di esibizione disposto dal Tribunale (ex art. 210 c.p.c.) ha portato alla produzione di elementi utili (origine dell'assegno) che la Corte d'appello ha valutato come confermativi; omissione di pronuncia su tale motivo ritenuta implicita e non decisiva.
Codice di procedura civile, art. 132, co. 2, n. 4
art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.
I vizi di motivazione denunciati sono stati esaminati alla luce della giurisprudenza di legittimità: la Corte ha ritenuto irrilevante il mero difetto di approfondimento, salvo anomalie gravi di motivazione che non sussistono nel caso.
Codice di procedura civile, art. 115
La Corte ricorda che il giudice del merito può liberamente scegliere e valutare le fonti di prova; si censura solo l'uso di prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei poteri officiosi.
Onere della prova: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia adeguatamente contestato la perizia grafologica o prodotto perizia alternativa, per cui il giudice del merito ha potuto ritenere provata la falsità delle firme.
Codice di procedura civile, art. 360 (rimedi di cassazione)
art. 360 c.p.c. (co. 1, nn. 3 e 4 e n. 5)
I motivi di cassazione sono stati valutati nei limiti consentiti dall'art. 360: inammissibili quando chiedono rivalutazione delle prove o contestano vizi di motivazione non rientranti nelle fattispecie di annullabilità previste.
Massime di principio
- La valutazione della completezza e della specificità della contestazione disciplinare è compito del giudice di merito; in cassazione è inammissibile chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o del testo della contestazione.
- La prova peritale (es. perizia grafologica) prodotta dalla parte può essere ritenuta dirimente se non adeguatamente contestata dal ricorrente mediante perizia di parte o critiche specifiche; l'opposizione ripetuta a una consulenza tecnica d'ufficio può essere considerata elemento probatorio configurante comportamento processuale rilevante.
- La presenza di firme apocrife sui documenti relativi a operazioni bancarie costituisce un elemento gravissimo che può giustificare il licenziamento per giusta causa, purché adeguatamente accertata in giudizio.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare (licenziamento vs sanzione conservativa) è giudizio discrezionale del giudice del merito, che non è vincolato dalla scala sanzionatoria del CCNL salvo che il contratto collettivo preveda norma più favorevole al lavoratore.
- La tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza congrua dei fatti e della loro ascrivibilità al dipendente (dies a quo = conoscenza del fatto illecito), non semplicemente dalla data dell'evento contestato.
- In giudizio disciplinare e in sede civile il ricorrente ha l'onere di prospettare e documentare, con adeguati mezzi di prova, eventuali censure sulla perizia avversaria; la mancata proposizione di controprove rende più difficile impugnare l'apprezzamento del giudice di merito.
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