Cassazione Civile, Sentenza n. 28392/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione per errore di fatto avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25504/2023. I ricorrenti sostenevano che la Corte avrebbe errato nel ritenere soppressi i benefici tariffari per tutti i dipendenti mentre, secondo il testo del CCNL 23/04/1996, la soppressione avrebbe riguardato solo i nuovi assunti dal 01/07/1996 in poi. In altri termini i ricorrenti qualificavano come fatto incontroverso l'effetto del CCNL circa la conservazione del beneficio per gli assunti ante 01/07/1996 e chiedevano la revoca per presunto errore materiale/fattuale.
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione sia di natura interpretativa e valutativa del CCNL 23/04/1996 e non un errore di fatto incontestabile idoneo a giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Inoltre la Corte ha ricordato che la controversia circa la conservazione del beneficio aveva già formato oggetto di discussione nel merito e in cassazione, e che la decisione si fondava anche su altri argomenti (in particolare la qualificazione non retributiva dei benefici e l'insussistenza di diritti quesiti), per cui l'asserito errore non avrebbe avuto efficacia decisiva. I ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre euro 200,00 di esborsi e accessori di legge, con attribuzione ai difensori delle controricorrenti. La Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
CCNL 23/04/1996
presente nel motivo di revocazione come riferimento testuale alla disciplina dei benefici tariffari
La Corte ha ritenuto che la disputa sulla portata del CCNL (se il beneficio sia stato soppresso per tutti o solo per i nuovi assunti dal 01/07/1996) sia questione interpretativa e valutativa del testo contrattuale non riconducibile a fatto incontroverso utile alla revocazione
Richiamata dai ricorrenti in relazione al principio dell'interpretazione in buona fede; la Corte ha rilevato che la censura non specificava adeguatamente quale oggetto negoziale avrebbe subito la violazione e come, rendendo la censura inammissibile o infondata
Invocato dai ricorrenti in tema di correttezza e buona fede nella esecuzione dei contratti; la Corte ha ritenuto che la censura relativa a violazione di tali principi fosse infondata alla luce delle argomentazioni della Corte territoriale
La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità della revocazione per errore di fatto: l'errore deve riguardare fatti incontroversi e la percezione oggettiva dei fatti, non atti interpretativi; deve essere evidente, decisivo e immediatamente rilevabile dagli atti di causa. Il ricorso è stato ritenuto non conforme a tali requisiti
Cass. sez. un. ord. 19/07/2024, n. 20013 (giurisprudenza)
Richiamata per i principi interpretativi sulla revocazione: distinzione tra errore di fatto e attività interpretativa, requisiti di evidenza e decisività dell'errore revocatorio
art. 13, co. 1 quater e co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa solo per errori relativi a fatti incontroversi e non per diverse interpretazioni di testi normativi o contrattuali; questioni interpretative devono essere proposte tramite i normali rimedi impugnatori, non mediante revocazione.
- Per ottenere la revoca occorre dimostrare che l'asserito errore fosse evidente dagli atti processuali e decisivo rispetto all'esito della pronuncia: se la decisione si fonda anche su valutazioni giuridiche o su altri elementi, la revoca è inammissibile.
- Se il punto controverso è stato oggetto di discussione nel merito o in sede di cassazione, non può essere considerato fatto incontroverso ai fini della revocazione.
- Le censure che invocano principi generali (es. buona fede ex art. 1366 e 1375 c.c.) devono indicare concretamente quale norma negoziale o quale fatto storico sarebbe stato interpretato erroneamente e in che modo; altrimenti sono ritenute generiche o infondate.
- Chi propone revocazione dovrebbe documentare chiaramente l'esistenza di atti o fatti processuali che comprovino l'errore evidente e la sua incidenza decisiva sulla pronuncia, evitando di presentare argomentazioni meramente interpretative.
- In caso di inammissibilità della revocazione la parte soccombente può essere condannata alle spese e all'eventuale contributo unificato; conviene valutare il rapporto costo-beneficio prima di proporre istanze di revocazione su basi interpretative.
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