Cassazione Civile, Sentenza n. 28571/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma (n. 2731/2019) che aveva respinto l'appello principale della CIGA e, accogliendo l'appello incidentale della lavoratrice, aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 29/11/2007 con inquadramento D2, ordinando la riammissione al lavoro e condannando la società al pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010. La CIGA deduceva: 1) violazione dell'art. 32 L. n. 183/2010 perché l'impugnativa dei contratti antecedenti avrebbe dovuto considerarsi decaduta (termine decadenziale di 120 giorni) e quindi i contratti anteriori al 18/10/2013 non potevano essere impugnati; 2) errata interpretazione dell'art. 54 del CCNL Industria Turistica (e, per similitudine, art. 87 CCNL Turismo), sostenendo una interpretazione più estensiva della possibilità di utilizzare lavoro 'extra' (anche se non esclusivamente adibito agli eventi speciali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da CIGA Gestioni s.r.l. Confermato il giudizio di merito secondo cui i rapporti erano da considerare riconducibili a una unica assunzione del 29/11/2007 con prestazioni reiterate e continuative; pertanto l'impugnativa è tempestiva se proposta nel termine decorrente dall'ultima prestazione, e non doveva essere considerata decaduta per i contratti anteriori alla data indicata dalla ricorrente. Quanto all'art. 54 del CCNL Industria Turistica, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia imposto l'interpretazione dell' 'adibizione esclusiva' a servizi speciali, ma abbia valutato fattualmente che la lavoratrice era adibita prevalentemente ad attività ordinarie; la prova del nesso causale tra assunzione e servizio speciale gravava sul datore di lavoro e non è stata fornita. Il ricorso è quindi respinto; CIGA condannata alle spese di giudizio di legittimità (importi liquidati: Euro 200,00 esborsi e Euro 6.000,00 compensi professionali, oltre oneri).
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 368/2001
“Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.”
La Corte ha considerato tali rapporti come 'extra' regolati da disciplina specifica e non ricompresi tra i contratti a termine disciplinati dal d.lgs. 368/2001; quindi le norme di decadenza riferite ai contratti a termine di cui al d.lgs. 368/2001 non si applicano automaticamente ai rapporti 'extra' del turismo
art. 32, L. n. 183/2010 (mod. L. n. 92/2012)
La Corte di merito ha applicato l'art. 32 per quantificare l'indennità omnicomprensiva; la Cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla decorrenza del termine decadenziale in quanto la fattispecie ricadeva nella disciplina degli 'extra' (art. 10, comma 3 d.lgs. 368/2001) e non nei contratti a termine cui si riferisce la lett. a) del comma 4 dell'art. 32
art. 54 CCNL Industria Turistica
“Nei settori dell’Industria Turistica sono speciali servizi – per ciascuno dei quali è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni –quelli di banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi similari. E’ ammesso inoltre il lavoro extra e di surroga nei fine settimana e nelle festività. ... Tale personale, assunto in aggiunta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, potrà essere adibito a tali speciali servizi ... a condizione che tali posizioni impattino sugli eventi di cui al primo comma.”
La Corte d'appello ha inteso la norma nel senso che occorre un collegamento diretto tra assunzione del personale 'extra' e gli eventi speciali indicati; la Corte di Cassazione ha osservato che i giudici di merito non hanno imposto una regola di 'adibizione esclusiva' ma hanno valutato fattualmente l'assenza del nesso causale specifico, ritenendo prevalenti le attività ordinarie svolte dalla lavoratrice
art. 87 CCNL Turismo (richiamato)
Richiamato dalla Corte come norma analoga all'art. 54 del CCNL Industria Turistica; utilizzato per confermare l'orientamento giurisprudenziale che richiede un concreto nesso tra assunzione e servizio speciale
art. 23 L. n. 56/1987 (richiamato negli indirizzi giurisprudenziali)
Richiamata come precedente normativo che ha formato il precedente concetto di "servizi speciali" ora ripreso nei CCNL e nel d.lgs. 368/2001; usata per inquadrare l'interpretazione consolidata della nozione di servizi speciali
Massime di principio
- Nei rapporti 'extra' nel settore turistico (art.10, comma 3 d.lgs. 368/2001) tali rapporti sono regolati da disciplina specifica e non rientrano automaticamente nelle regole sui contratti a termine del d.lgs. 368/2001; quindi le decadenze previste per quei contratti non si applicano meccanicamente agli 'extra'.
- Se dalla documentazione e dalla prova emergono una unica assunzione e chiamate reiterate/continue, il giudice può considerare l'impugnativa tempestiva se proposta nel termine decorrente dall'ultima prestazione, non dovendosi ritenere che il lavoratore debba impugnare ogni singola prestazione giornaliera separatamente.
- Il datore di lavoro che invoca la legittimità dell'uso di lavoro 'extra' ha l'onere di dimostrare il nesso causale specifico tra l'assunzione e l'esecuzione dei servizi speciali (eventi, banchetti, gruppi ecc.). Non è sufficiente la generica dicitura: occorre prova che il lavoratore sia stato effettivamente chiamato per tali servizi.
- La circostanza che il lavoratore abbia svolto anche qualche prestazione riconducibile a servizi speciali non esclude, se la prova mostra che l'attività prevalente era ordinaria, il rischio di riconoscimento del rapporto subordinato a tempo indeterminato e delle relative tutele (conversione e indennità).
- L'interpretazione delle norme collettive (CCNL) circa il lavoro extra deve essere collegata a una valutazione fattuale: i giudici di merito hanno ampia discrezionalità nel valutare testimonianze, cedolini paga e modalità di svolgimento della prestazione; la Cassazione controlla la correttezza dell'interpretazione giuridica e la logica della motivazione, non riforma i fatti.
- Per prevenire contenziosi, il datore dovrebbe documentare con precisione le singole chiamate, le ragioni legate a eventi speciali, e mantenere apposita traccia contrattuale/organizzativa che dimostri la corrispondenza tra assunzioni 'extra' e servizi speciali, evitando di integrare con il medesimo lavoratore compiti ordinari continuativi.
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