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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28400/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4127/2022 (rg 3875/2019). Il procedimento è stato posto in discussione su un profilo processuale: ATAC non ha depositato la relata di notifica della sentenza impugnata (afferma che la sentenza era stata "notificata via PEC l'8/2/2022"), e quindi il ricorso poteva risultare notificato oltre i termini. Successivamente ATAC ha depositato una rinunzia espressa al ricorso; la controparte non ha accettato la rinunzia. Si è dibattuto sull'ammissibilità dell'istanza di decisione e sull'effetto della rinunzia tardiva/non accettata

La decisione

La Corte, applicando il principio della "ragione più liquida", ha dato prevalenza alla rinunzia espressa depositata da ATAC e ha pronunciato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Quanto alle spese, poiché la rinunzia non risulta accettata dalla controparte, è stato confermato il principio della causalità: ATAC è condannata a rimborsare alla controricorrente le spese di giudizio (liquidate in euro 1.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, più oneri di legge), nonché attribuzione agli avvocati della controparte.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    La norma sull'istruzione dell'istanza di decisione per definizione accelerata è stata richiamata come base procedurale per valutare l'improcedibilità del ricorso quando manchino atti di notificazione idonei (relata). Il Consigliere aveva proposto definizione accelerata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi di questo articolo in presenza di una rinunzia espressa al gravame: l'effetto estintivo della rinunzia volontaria del ricorrente è stato ritenuto prevalente, portando all'estinzione del processo di legittimità.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati per motivare l'uso del principio della "ragione più liquida" (decidere sulla questione di più agevole soluzione a tutela dell'economia processuale e della celerità), giustificando la decisione di pronunciarsi sulla rinunzia senza approfondire ulteriori questioni processuali.

  • art. 276 c.p.c.

    Menziionato in relazione all'ordine delle questioni da trattare; la Corte ha ritenuto che, per economia processuale, sia lecito decidere prima la questione più agevole (la rinunzia) ai sensi del principio evocato.

  • Cass. sez. un. n. 21349/2022

    Richiamata dal Consigliere proponente come principio di diritto rilevante in materia di notificazione e termini di impugnazione; utilizzata come parametro per valutare l'eventuale improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata.

  • Cass. n. 31389/2023

    Citata dal Pubblico Ministero a sostegno della tesi di inammissibilità dell'istanza: la giurisprudenza è stata evocata per confermare limiti applicativi dell'istituto dell'istanza di decisione e questioni connesse alla rinunzia.

  • Cass. sez. lav. n. 9936/2014 e altre (n.12002/2014; n.11458/2018; ord. n.363/2019)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per motivare e fondare il principio della "ragione più liquida" e l'approccio processuale che privilegia la soluzione più agevole ed efficace per l'economia del giudizio.

Massime di principio

  • La rinunzia espressa al ricorso in cassazione determina, di norma, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., anche se la controparte non l'ha accettata; il giudice può pronunciarsi sull'effetto estintivo come questione preliminare ed essenziale.
  • Quando sussistono profili formali rilevanti (es. mancanza della relata di notifica), il giudice può valutare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso o pronunciare l'estinzione sulla base della rinunzia, privilegiando l'economia processuale.
  • La mancata produzione della prova della regolare notificazione (relata) può rendere il ricorso inefficace rispetto ai termini processuali, ma la presenza di una rinunzia espressa può comunque rendere superflua la decisione su tale punto sostanziale.
  • In caso di rinunzia non accettata, le spese seguono il principio di causalità: normalmente vanno a carico della parte che ha determinato la prosecuzione del giudizio (qui il ricorrente che ha poi rinunciato).
  • Il tribunale di legittimità può decidere sulla questione procedurale di più immediata e pratica soluzione senza esaminare preliminarmente tutte le questioni di merito, purché ciò sia giustificato dall'economia e dalla celerità del processo.

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