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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28439/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia verteva sulla qualificazione di 17 contratti di collaborazione stipulati tra maggio 2014 e settembre 2015 per attività di vendita tramite call center outbound. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado e in appello il ripristino del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003, ritenendo i contratti privi di progetto specifico e quindi illegittimi. La società ha impugnato in Cassazione sostanzialmente per tre motivi: (1) errata interpretazione dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003 (con le modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 e successive) sostenendo che per i call center outbound la contrattazione collettiva avrebbe autorizzato il ricorso ai contratti a progetto anche senza progetto specifico purché fosse definito il corrispettivo; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per presunta omissione di esame concreto dei progetti in appello e formazione di un giudicato interno inesistente; (3) errata quantificazione del risarcimento (richiamando art. 28, comma 2 d.lgs. n. 81/2015) eccessivo rispetto ai limiti dell'indennità per i contratti a termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando che la norma speciale per i call center outbound delega alla contrattazione collettiva la determinazione del corrispettivo ma non elimina l'esigenza del progetto specifico) e ha ritenuto assorbito il terzo motivo (la quantificazione del danno dipende dall'accertamento preliminare dell'illegittimità dei contratti). Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando un errore di valutazione del giudice di merito: la Corte territoriale aveva ritenuto che sul punto della genericità dei progetti si fosse formato un giudicato interno, quando invece l'appello della società avrebbe riaperto la cognizione sulla questione. Per questo motivo la sentenza di appello è stata cassata nei sensi indicati e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Reggio Calabria perché proceda all'accertamento concreto sulla specificità dei progetti e, se necessario, adotti le conseguenti statuizioni di legge. Sono state inoltre regolate le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 276 del 2003, art. 61

    “Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center “outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore [...]"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la deroga per i call center outbound riguarda la delega alla contrattazione collettiva per determinare il corrispettivo, ma non costituisce una piena esclusione dell'obbligo di individuare un progetto specifico: la contrattazione non autorizza di per sé la rinuncia al requisito del progetto.

  • d.lgs. n. 276 del 2003, art. 69

    Applicata dalla giurisprudenza di merito quale norma che consente il ripristino del rapporto di lavoro quando il contratto a progetto è dichiarato illegittimo; la Corte non ha riformato tale applicazione, rinviando però la verifica dell'illegittimità concreta dei contratti al giudice di merito.

  • legge n. 92 del 2012 (art. 1, comma 23, lett. a) / d.l. n. 76 del 2013 (art. 7) / d.l. n. 83 del 2012

    Richiamate come interventi normativi che hanno inciso sulla disciplina dei contratti a progetto e sul ruolo della contrattazione collettiva; la Corte ha ritenuto che tali modifiche non abbiano liberalizzato la possibilità di usare contratti a progetto nei call center outbound a prescindere dal progetto specifico.

  • Accordo collettivo (citato: 3.12.2012 e accordi successivi 2013)

    L'accordo stabilisce parametri retributivi e regole per il settore call center (inbound vs outbound). La Corte ha riconosciuto che l'accordo può definire il corrispettivo ma non sostituisce la verifica della sussistenza del progetto specifico.

  • legge n. 183 del 2010, art. 32

    La Corte territoriale aveva ritenuto che la disciplina decadenziale dell'art. 32 non si applica ai contratti a progetto; la Cassazione ha confermato che tale regime non operava per i contratti a progetto al caso di specie.

  • d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2

    Citato dalla società per sostenere che la quantificazione del risarcimento avrebbe dovuto rispettare limiti previsti per i contratti a termine; la Corte ha ritenuto la questione assorbita in quanto dipendente dall'accertamento sulla validità dei progetti.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'onere del giudice di motivare e di esaminare le questioni sollevate: la Cassazione ha ritenuto che l'omessa valutazione concreta dei progetti in appello costituisse un vizio decisorio rilevante.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Norma invocata per censurare l'error in iudicando (vizio di motivazione/valutazione) della Corte d'appello; la Cassazione ha accolto il ricorso sul questo capo riconoscendo l'errore di valutazione sulla presunta formazione del giudicato interno.

  • codice di procedura civile, art. 329, comma finale

    Richiamato per spiegare che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi di decisione (sequenza fatto-norma-effetto) e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto esistente tale giudicato sulla genericità dei progetti.

  • codice di procedura civile, artt. 299 ss. e art. 302

    Citate in relazione all'eccezione della società sul mutamento di capacità processuale (ammissione all'amministrazione straordinaria). La Corte ha rilevato che il fallimento o l'ammissione all'amministrazione straordinaria non interrompono il processo di legittimità e non determinano l'obbligo di riassunzione.

  • Costituzione, art. 3

    Richiamato dalla società per questioni di parità di trattamento con gli agenti di commercio; la Corte non ha ritenuto tale profilo capace di mutare l'interpretazione dell'art. 61.

Massime di principio

  • La deroga prevista per i call center outbound (qualora sia richiamata dalla normativa o dalla contrattazione) riguarda primariamente la determinazione del corrispettivo dalla contrattazione collettiva, ma non elimina in radice l'obbligo di individuare un progetto specifico quando si utilizza un contratto a progetto.
  • Nei giudizi di merito il giudice deve esaminare concretamente i contenuti dei progetti allegati ai contratti: la mera ripetizione nel tempo di contratti identici non è di per sé sufficiente a ritenere integrato il requisito del progetto senza un'analisi puntuale della specificità e autonomia gestionale del collaboratore.
  • La formazione del giudicato interno richiede un capo autonomo di decisione (fatto-norma-effetto); la mancata impugnazione di un passaggio argomentativo non sempre comporta la preclusione della materia se l'appello incide sull'effetto giuridico complessivo.
  • Le questioni di competenza connesse a mutamenti della capacità processuale (es. fallimento, amministrazione straordinaria) non interrompono il giudizio di legittimità e non impongono automaticamente la riassunzione: la Cassazione procede d'ufficio e le parti processuali possono intervenire per tutelare gli interessi della massa dei creditori nei limiti consentiti.
  • La quantificazione del risarcimento per la violazione di contratti a progetto è subordinata all'accertamento della loro illegittimità: eventuali contestazioni sul quantum possono risultare assorbite se la pronuncia di merito non ha prima accertato concretamente la validità o meno dei progetti.
  • In fase di impugnazione è essenziale contestare espressamente e con specificità gli elementi fattuali e giuridici (ad es. la specificità del progetto) perché il giudice di appello li valuti e il giudice di legittimità possa eventualmente sindacare errori di valutazione.

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