Cassazione Penale, Sentenza n. 48536/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara nella parte in cui, pur avendo l'imputato causato un incidente con un tasso alcolemico accertato di 2,10 g/l e risultando positivo agli oppiacei, era stata irrogata la sospensione della patente per un anno invece della revoca prevista dalla normativa (art. 186 comma 2-bis e art. 187 comma 1-bis del Codice della Strada). La difesa aveva censurato la legittimazione del Procuratore generale a proporre il ricorso, ma la Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione sulla base delle norme e della giurisprudenza che regolano il coordinamento tra Procuratore della Repubblica e Procuratore generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. I) c.p.p., la parte della sentenza che aveva disposto la sospensione della patente e ha disposto in sostituzione la revoca della patente di guida nei confronti di Melideo Flavio. È stata altresì confermata la legittimazione del Procuratore generale a proporre impugnazione per omissione di pena accessoria.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 186
"la patente di guida sia sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI" (nei casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che hanno causato incidente)
La Corte ha ritenuto la norma perentoria: quando il conducente che ha provocato un incidente ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la revoca della patente è obbligatoria e non sostituibile con la sospensione.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 187
Le disposizioni relative alla guida sotto l'influenza di stupefacenti prevedono sanzioni accessorie analoghe a quelle previste per guida in stato di ebbrezza grave; la presenza di positività a oppiacei ha concorso a qualificare la situazione di pericolosità e la necessità della revoca quando prevista.
cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b)
Norma sulle ragioni di cassazione: il Procuratore generale ha proposto ricorso per violazione di legge avverso la statuizione sulla sanzione accessoria.
Stabilisce che la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge sia dal Procuratore della Repubblica che dal Procuratore generale; la Corte ha richiamato tale norma per legittimare il ricorso del Procuratore generale.
disp. att. cod. proc. pen., art. 166-bis e cod. proc. pen. art. 593-bis
La Corte ha considerato sufficiente l'intesa/coordination tra Procuratore della Repubblica e Procuratore generale prevista dalle norme per ritenere sussistente la legittimazione del Procuratore generale a proporre impugnazione: non è necessaria una formale certificazione pubblica dell'acquiescenza.
cod. proc. pen., art. 620 comma 1 lett. I)
Consente l'annullamento senza rinvio quando la Corte di Cassazione ritiene di dover sostituire una statuizione di diritto (qui: sostituzione della sospensione con la revoca) e così è stato disposto.
Massime di principio
- Quando il conducente che ha provocato un incidente presenta un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la revoca della patente è obbligatoria e non può essere sostituita con la sospensione; il giudice di merito deve applicare la sanzione accessoria prevista dalla norma.
- La positività a sostanze stupefacenti, unitamente all'elevato tasso alcolemico e al fatto di aver causato un incidente, rafforza la qualificazione della misura accessoria più severa (revoca).
- L'omissione o l'applicazione di una misura accessoria diversa da quella prevista dalla legge può essere impugnata per cassazione dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e sostituire la statuizione, quando la norma impone una misura automatica/obbligatoria.
- La legittimazione del Procuratore generale a proporre impugnazione non richiede formalismi pubblici aggiuntivi quando è comprovabile l'intesa o il coordinamento con il Procuratore della Repubblica secondo gli artt. 593-bis e 166-bis disp. att.: la mancanza di attestazioni non impedisce l'esercizio dell'azione quando risulti il fatto processuale dell'impugnazione.
- In casi simili, la difesa può contestare la legittimazione del ricorrente, ma la giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare la sostanza dell'intesa tra uffici del pubblico ministero e il rispetto delle norme di coordinamento.
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