Sentenza del 21/11/2016 n. 765 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Liti da riscossione - prescrizione e decadenza - termini - artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73 - art. 25, D.P.R. n. 602/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del termine applicabile alla riscossione di somme derivanti da cartelle di pagamento emesse ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, si discute se tali cartelle siano soggette alla prescrizione ordinaria decennale oppure agli specifici termini di decadenza previsti dalla normativa sulla riscossione.
La decisione
La sentenza stabilisce che la prescrizione ordinaria decennale riguarda i titoli di accertamento-condanna, amministrativi o giudiziali, divenuti definitivi, e non le cartelle di pagamento emesse ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Per queste ultime trovano applicazione gli specifici termini decadenziali previsti, tra cui quelli disciplinati dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del ricorso; pertanto non è possibile determinare con certezza il vincitore processuale.
Norme richiamate
Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. Le cartelle derivanti da tale procedura sono soggette agli specifici termini previsti per la riscossione, non alla prescrizione decennale propria dei titoli definitivi.
Art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni. Anche le cartelle emesse a seguito di tale controllo sono assoggettate ai termini decadenziali specifici previsti dalla normativa.
Prevede i termini entro i quali la cartella di pagamento deve essere notificata. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione.
Massime di principio
- La prescrizione decennale non si applica automaticamente a ogni atto della riscossione: riguarda principalmente i titoli definitivi di accertamento o condanna, amministrativi o giudiziali.
- Per le cartelle emesse a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 occorre verificare anzitutto il rispetto dei termini decadenziali speciali previsti dalla legge.
- Decadenza e prescrizione sono istituti distinti: la decadenza incide sul termine entro il quale l'amministrazione deve notificare o compiere un determinato atto, mentre la prescrizione riguarda l'estinzione del diritto per mancato esercizio protratto nel tempo.
- In una controversia sulla tempestività della riscossione è necessario ricostruire la sequenza degli atti, le relative date di notifica e la specifica origine del credito, senza applicare in via generalizzata il termine decennale.
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