Sentenza del 21/11/2016 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES e IVA - Motivazione per relationem - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato tre avvisi di accertamento contestando, principalmente, il difetto di motivazione per il recepimento delle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'illegittimo disconoscimento di alcuni costi, asseriti errori materiali e di calcolo e, per il 2011, una presunta duplicazione d'imposta. L'Amministrazione aveva ricostruito i redditi sulla base delle fatture emesse e contabilizzate, detraendo i costi documentati e negando la deducibilità di quelli non adeguatamente provati, tra cui spese telefoniche e riparazioni di automezzi.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo gli avvisi privi di adeguata motivazione. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato integralmente tale decisione. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem, poiché il processo verbale di constatazione era stato notificato alla società ed era quindi conosciuto o conoscibile. Ha inoltre ritenuto adeguatamente provati ricavi e costi mediante la documentazione contabile, mentre la società non aveva fornito elementi idonei a dimostrare errori di calcolo o l'inerenza dei costi contestati. È stata esclusa anche la doppia imposizione, poiché l'atto relativo al 2011 riguardava l'omesso versamento dell'IVA e non una nuova imposizione sul medesimo reddito. Il ricorso introduttivo è stato respinto, gli avvisi di accertamento sono stati confermati e la società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 3.000 euro.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla motivazione per relationem
La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente.
Un avviso di accertamento può richiamare integralmente un processo verbale di constatazione senza riprodurne ogni contenuto, purché il contribuente abbia avuto conoscenza dell'atto richiamato, ad esempio mediante notificazione, e l'insieme degli atti consenta una difesa effettiva.
Onere probatorio del contribuente in materia di costi deducibili o detraibili
Ai fini della detraibilità dei costi, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne documentazione, inerenza e riferibilità all'attività d'impresa.
La mera registrazione contabile o l'affermazione dell'inerenza non sono sufficienti quando l'Amministrazione contesta il costo; il contribuente deve fornire documenti e precisazioni idonei a collegare la spesa all'attività e ai beni strumentali utilizzati.
Principio di assenza di doppia imposizione
Non vi è duplicazione d'imposta quando due atti riguardano presupposti diversi, anche se riferiti allo stesso anno: nel caso concreto, l'accertamento riguardava il reddito mentre l'avviso di irregolarità riguardava l'omesso versamento dell'IVA annuale.
Cassazione, sentenze n. 26527 del 17 dicembre 2014, n. 25296 del 28 novembre 2014, n. 1906 del 29 gennaio 2008, n. 6914 del 25 marzo 2011 e n. 9032 del 15 aprile 2013
La giurisprudenza richiamata ammette la motivazione per relationem quando il contribuente conosca o possa conoscere l'atto richiamato e l'avviso renda comprensibili i presupposti della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Il semplice richiamo integrale a un processo verbale di constatazione non rende automaticamente nullo l'avviso: la motivazione è valida se il verbale è stato notificato o comunque è concretamente conoscibile dal contribuente.
- La motivazione deve permettere al contribuente di comprendere fatti, criteri di calcolo e ragioni della pretesa, così da poter esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Quando l'accertamento si basa su fatture e scritture contabili del contribuente, l'Amministrazione può fondarsi su tali documenti senza dover svolgere ulteriori ricostruzioni presuntive o induttive.
- Chi contesta il recupero di costi deve dimostrarne con documentazione specifica l'effettività, l'inerenza e il collegamento con beni o attività dell'impresa; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- La mancanza di indicazioni formali, come la targa dell'automezzo, può diventare rilevante se impedisce di dimostrare la riferibilità della spesa all'attività d'impresa.
- Per verificare una presunta doppia imposizione occorre confrontare concretamente presupposto, imposta e periodo dei diversi atti: il riferimento allo stesso anno non implica necessariamente duplicazione.
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