Sentenza del 21/11/2016 n. 2771 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Imposte dirette ed iva - Accertamento - analitico/induttivo - Presunzioni - Anticipazioni dei soci - Operazioni effettuate per contante - Assenza di tracciamento - Gravità, precisione e concordanza - Legittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto legittimo. Le anticipazioni dei soci effettuate in contanti, prive di tracciamento e non registrate attraverso la cassa societaria, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a fondare un accertamento analitico-induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare. La disponibilità finanziaria dei soci sui conti correnti non incide sulla validità dell'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento analitico-induttivo ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, fondato sulle anticipazioni effettuate dai soci in contanti. Tali operazioni non erano adeguatamente tracciate, non transitavano dalla cassa societaria e risultavano effettuate in violazione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti. Il fatto che i soci disponessero di adeguate risorse finanziarie sui propri conti correnti non è stato ritenuto sufficiente a escludere l'attendibilità delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione.
Norme richiamate
Norme sulla tracciabilità dei pagamenti
Le operazioni in contanti non adeguatamente tracciate, soprattutto quando non transitano dalla cassa societaria, possono costituire elementi presuntivi a sostegno dell'accertamento fiscale.
Disciplina dell'accertamento analitico-induttivo
L'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando emergano elementi oggettivi e presunzioni gravi, precise e concordanti che ne mettano in dubbio l'attendibilità sostanziale.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se esistono anomalie finanziarie documentate.
- Le anticipazioni dei soci effettuate in contanti devono essere adeguatamente documentate, tracciate e registrate nella contabilità e nella cassa societaria.
- L'assenza di tracciamento e il mancato transito delle somme dalla cassa societaria possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti di irregolarità.
- La mera disponibilità di denaro sui conti personali dei soci non dimostra, da sola, la provenienza o la corretta destinazione delle somme versate alla società.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su tali presunzioni è necessario fornire documentazione specifica sulla provenienza, consegna, registrazione e destinazione delle somme.
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