Sentenza del 21/11/2016 n. 1360 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Dogane - dichiarazione sull'origine della merce - infedeltà - applicabilità della sanzione prevista dall'art. 303 T.u.l.d.: sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva dichiarato l'importazione definitiva di 2.108 cartoni di maglieria come merce di origine e provenienza preferenziale giamaicana. A seguito di un'indagine OLAF e del ritiro dei certificati di origine da parte delle autorità giamaicane, l'Amministrazione ha accertato che la merce proveniva dalla Cina e ha applicato la sanzione prevista dall'art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali per infedele dichiarazione. La ricorrente sosteneva che l'origine non rientrasse tra gli elementi espressamente indicati dalla norma, che menziona valore, quantità e qualità, e deduceva inoltre violazioni della disciplina generale sulle sanzioni amministrative tributarie.
La decisione
La Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio la precedente decisione perché non aveva esaminato lo specifico motivo relativo all'applicabilità dell'art. 303 T.U.L.D. alle dichiarazioni inesatte sull'origine. Nel giudizio di rinvio, la Commissione tributaria ha seguito l'orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui l'art. 303 configura una fattispecie sostanzialmente unitaria di infedele dichiarazione doganale e si applica anche all'origine della merce, poiché l'origine costituisce un elemento logicamente e giuridicamente riconducibile alla sua qualità. L'appello della società è stato quindi respinto, l'atto di irrogazione della sanzione è stato dichiarato legittimo e la società è stata condannata alle spese dei vari gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (T.U.L.D.)
La norma sanziona le infedeltà della dichiarazione doganale concernenti "valore, quantità e qualità" della merce.
La disposizione deve essere interpretata estensivamente, includendo anche l'origine della merce tra gli elementi rilevanti della dichiarazione, in quanto l'origine inerisce logicamente e giuridicamente alla qualità della merce.
Art. 78 del Codice Doganale Comunitario
Consente la revisione dell'accertamento doganale anche dopo lo sdoganamento, nei limiti temporali previsti, quando emergano elementi che rendano necessario correggere la dichiarazione.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
È stato richiamato quale base normativa per la revisione dell'accertamento doganale effettuata successivamente allo sdoganamento.
Art. 16, comma 7, del D.Lgs. n. 472/1997
Disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie utilizzato dall'Amministrazione doganale.
Art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997
La società ne aveva dedotto la violazione, ma la decisione è stata definita sulla questione assorbente dell'applicabilità dell'art. 303 T.U.L.D. alle inesattezze relative all'origine.
Massime di principio
- Nelle dichiarazioni doganali, l'origine della merce è un elemento sostanziale e non meramente descrittivo: un'indicazione errata può integrare l'infedele dichiarazione sanzionabile ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D.
- Il riferimento normativo a valore, quantità e qualità non esclude automaticamente altri elementi essenziali della dichiarazione; l'origine può essere ricondotta alla nozione di qualità della merce.
- L'Amministrazione doganale può procedere alla revisione dell'accertamento anche dopo lo sdoganamento, se emergono successivamente prove dell'inesattezza della dichiarazione e l'intervento avviene entro i termini applicabili.
- Certificati di origine successivamente ritirati o risultanze di indagini internazionali possono costituire elementi idonei a fondare la revisione dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione.
- In casi analoghi, la difesa non può basarsi soltanto sull'argomento letterale secondo cui l'art. 303 non menziona espressamente l'origine; occorre contestare anche concretamente la prova dell'origine effettiva, la regolarità della revisione, i termini e gli eventuali profili di colpevolezza o di applicazione della sanzione.
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