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Sentenza

Sentenza del 21/11/2016 n. 111 - Comm. Trib. II grado di Trento

DISCIPLINA SOCIETÀ DI COMODO - MANCATO SUPERAMENTO TEST OPERATIVITÀ - DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE OGGETTIVE - NON RICONOSCIUTA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato l'applicazione della disciplina delle società di comodo, sostenendo che il mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 della Legge n. 724 del 1994 fosse dovuto a circostanze oggettive tali da giustificare la disapplicazione della normativa. In particolare, la controversia riguardava la rilevanza delle perdite reiterate maturate nell'esercizio dell'attività di affitto di azienda.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di circostanze oggettive e non imputabili che giustifichino il mancato superamento del test di operatività. Nel caso concreto, la presenza di perdite reiterate non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare tali circostanze; al contrario, è stata considerata indicativa dell'assenza di elementi giustificativi. La società è stata quindi assoggettata alla disciplina delle società di comodo.

Norme richiamate

  • Art. 30 della Legge n. 724 del 1994

    Disciplina delle società non operative e test di operatività

    La norma presume l'operatività della società sulla base di determinati ricavi minimi e prevede conseguenze fiscali quando il test non viene superato. La disapplicazione è possibile soltanto se il contribuente dimostra l'esistenza di circostanze oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi presunti.

Massime di principio

  • Il mancato superamento del test di operatività non comporta automaticamente la disapplicazione della disciplina delle società di comodo: il contribuente deve fornire una prova concreta, documentata e specifica delle circostanze oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti.
  • Le perdite reiterate, considerate isolatamente, non costituiscono necessariamente una giustificazione valida; possono anzi rappresentare un elemento indicativo della non operatività della società.
  • L'attività di affitto di azienda non esclude di per sé l'applicazione della disciplina delle società di comodo. Occorre dimostrare che le condizioni economiche, contrattuali o di mercato abbiano oggettivamente impedito il conseguimento dei ricavi minimi.
  • La prova deve riferirsi a fattori esterni e non semplicemente alla scelta gestionale della società o alla sua inefficienza economica.

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