Sentenza del 21/11/2016 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di 13.562 euro di IRAP, oltre interessi, sostenendo di aver versato un’imposta maggiore a causa di un errore materiale nella contabilizzazione delle rimanenze immobiliari della società incorporata. In sede di fusione, le rimanenze erano state iscritte al valore di stima corrente anziché al valore contabile e fiscale, con l’emersione di una plusvalenza non dovuta. La società invocava il principio di neutralità fiscale della fusione e sosteneva che l’istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/1973 fosse ammissibile, trattandosi di un versamento privo, in parte, di obbligo giuridico.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’Agenzia, ritenendo utilizzabile la procedura ex art. 38 del DPR 602/1973 per contestare l’inesistenza dell’obbligo di versamento. Ha ritenuto credibile la spiegazione dell’errore materiale, escludendo che fosse dimostrata una volontaria rivalutazione delle rimanenze ai sensi del DL 185/2008. Il ricorso è stato accolto e l’Agenzia è stata condannata a rimborsare 13.562 euro, oltre agli interessi dal versamento al saldo. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 69 del d.lgs. 546/1992; le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38 del DPR 602/1973
ammette l’istanza esclusivamente per le ipotesi di errore materiale, duplicazione totale o parziale dell’obbligo di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento
La norma è stata ritenuta applicabile anche quando il contribuente sostiene che il versamento sia dipeso da un errore materiale e che l’obbligo tributario fosse inesistente, integralmente o parzialmente. La verifica della fondatezza dell’istanza spetta al giudice.
DL 185/2008, art. 15, commi 16-23
I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi [...] nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate [...] possono [...] rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa
La disciplina della rivalutazione volontaria degli immobili non è stata ritenuta applicabile alle rimanenze immobiliari oggetto della controversia, sicché l’incremento di valore non poteva essere interpretato come una scelta consapevole di riallineamento fiscale.
Art. 69 del d.lgs. 546/1992
immediata esecutività della sentenza
La decisione di condanna al rimborso è stata dichiarata immediatamente esecutiva, non essendo emersi motivi per subordinare l’esecuzione alla prestazione di una garanzia.
Principio di neutralità fiscale della fusione
La fusione, in assenza di una specifica scelta normativa o fiscale di rivalutazione, non dovrebbe determinare l’emersione di plusvalori imponibili soltanto per effetto dell’operazione straordinaria. Le attività possono essere mantenute ai valori contabili e fiscali preesistenti.
Massime di principio
- Un versamento d’imposta effettuato dal contribuente non preclude automaticamente la richiesta di rimborso: è possibile contestarlo se si dimostra un errore materiale o l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo tributario.
- La presentazione della dichiarazione e il pagamento dell’imposta non costituiscono necessariamente una rinuncia al rimborso, quando il contribuente dimostri che tali condotte sono state determinate da un errore contabile o materiale.
- In caso di fusione, la mera iscrizione di beni a un valore corrente o peritale non dovrebbe produrre automaticamente una plusvalenza imponibile se non risulta una scelta fiscale consapevole e validamente prevista dalla legge.
- L’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti per sostenere che l’incremento di valore sia frutto di una rivalutazione volontaria; in mancanza, può risultare plausibile la tesi dell’errore materiale, soprattutto quando la rivalutazione normativa non è applicabile al bene interessato.
- Per ottenere il rimborso è opportuno documentare il valore contabile e fiscale corretto, l’errore commesso, il calcolo dell’imposta indebitamente versata e il collegamento tra l’errore e il pagamento maggiore.
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