Sentenza del 21/11/2016 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Ici - Agevolazione per abitazione principale - Dimora abituale dell'intero nucleo familiare - Necessita, salvo prova di frattura della convivenza - Residenza anagrafica dei coniugi - E' solo dato presuntivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto all’agevolazione ICI prevista per l’abitazione principale, in quanto l’immobile risultava dichiarato come propria abitazione principale e vi aveva trasferito la residenza anagrafica. Tuttavia, l’altro coniuge aveva la residenza anagrafica in un diverso comune, dove si trovava un’altra abitazione anch’essa qualificata come principale. La questione riguardava quindi se ciascun coniuge potesse beneficiare autonomamente dell’agevolazione su due immobili diversi oppure se fosse necessario dimostrare che la diversa residenza derivasse da una effettiva frattura della convivenza familiare.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ai fini dell’agevolazione rileva la dimora abituale dell’intero nucleo familiare, non soltanto quella del singolo contribuente. La residenza anagrafica costituisce unicamente un elemento presuntivo e non è sufficiente, da sola, a dimostrare il diritto all’agevolazione. Il trasferimento della residenza di uno dei coniugi in un comune diverso avrebbe dovuto essere giustificato dalla prova di una frattura della convivenza, non dedotta o comunque allegata solo in modo generico. Pertanto, non spettavano le agevolazioni per entrambi gli immobili.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull’agevolazione per l’abitazione principale
Non spettano le agevolazioni ad entrambi i coniugi, in relazione a due diverse abitazioni entrambe dichiarate come "principali".
L’agevolazione presuppone che l’immobile costituisca la dimora abituale del nucleo familiare; non può essere riconosciuta automaticamente a due immobili diversi situati in comuni differenti solo perché ciascun coniuge vi ha la residenza anagrafica.
Cassazione civile, sez. V, sentenze n. 12050/2010 e n. 14389/2010
La "dimora abituale" è quella dove dimora non soltanto il singolo contribuente ma anche i suoi familiari.
La nozione di abitazione principale deve essere riferita alla dimora effettiva dell’intero nucleo familiare. La residenza anagrafica è soltanto un indice presuntivo e può essere superata o resa insufficiente da elementi che dimostrino che la famiglia dimora abitualmente altrove.
Massime di principio
- Per ottenere l’agevolazione sull’abitazione principale non è normalmente sufficiente la sola residenza anagrafica del contribuente: occorre che l’immobile sia anche la dimora abituale del nucleo familiare.
- Quando i coniugi risultano residenti in comuni diversi e rivendicano l’agevolazione su due immobili distinti, il beneficio non spetta automaticamente a entrambi.
- La diversa residenza dei coniugi può essere compatibile con due abitazioni principali solo se viene provata una reale frattura della convivenza o altra situazione oggettiva idonea a giustificare la separazione delle dimore abituali.
- Le allegazioni generiche non sono sufficienti: la frattura della convivenza o la diversa organizzazione stabile della vita familiare deve essere dedotta e comprovata con elementi concreti.
- In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sulla dimora abituale effettiva del nucleo familiare, considerando la residenza anagrafica come un indizio e non come prova definitiva.
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