Cassazione Penale, Ordinanza n. 09293/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 aprile 2025. L'unica censura originaria riguardava la possibilità per il giudice di appello di applicare d'ufficio pene accessorie previste dalla legge ma non irrogate in primo grado, senza che sul punto vi fosse stata specifica impugnazione del pubblico ministero. Con memoria successiva il ricorrente ha poi introdotto un'ulteriore questione, concernente l'incidenza dell'indulto sulla pena principale parzialmente estinta e, conseguentemente, sull'applicazione e sulla misura delle sanzioni accessorie. La Corte ha ritenuto la prima doglianza manifestamente infondata e la seconda inammissibile perché proposta con motivo nuovo dopo un ricorso già affetto da inammissibilità originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il giudice di appello può applicare d'ufficio le pene accessorie che conseguono di diritto alla condanna, anche se la questione non è stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero. Ha inoltre ritenuto preclusa la questione introdotta con memoria, relativa all'effetto dell'indulto sulla pena principale e sulle pene accessorie, perché i motivi nuovi non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Massime di principio
- Il giudice di appello può applicare d'ufficio le pene accessorie che conseguono automaticamente alla condanna, anche se sul punto non vi è stata impugnazione specifica del pubblico ministero.
- Le sanzioni accessorie che derivano di diritto dalla condanna possono essere integrate in appello senza violare il principio devolutivo, quando si tratta di effetti legali della decisione di merito.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi nuovi non possono sanare l'inammissibilità originaria del ricorso: il vizio dei motivi iniziali si trasmette a quelli successivi.
- L'introduzione di una nuova questione con memoria, dopo un ricorso già inammissibile, non può determinare uno spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, è dovuto il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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