Cassazione Civile, Ordinanza n. 31896/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF, IVA e IRAP dovute per l'anno d'imposta 2005, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva respinto l'appello dell'amministrazione finanziaria ritenendo applicabili l'art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, valorizzando il collegamento tra il ritardo/mancato pagamento dei corrispettivi da parte di una società mista che aveva ricevuto le prestazioni e la presenza di cause giustificative della condotta del contribuente, con esclusione delle sanzioni. L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il differimento dell'esigibilità dell'IVA al pagamento del corrispettivo opera solo per le cessioni/prestazioni rese a soggetti pubblici espressamente indicati dalla norma, non anche verso una società mista; (2) violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che l'esimente per fatto del terzo richiede la prova del fatto denunciato all'autorità giudiziaria e dell'imputabilità esclusiva a terzi dell'omissione, presupposti non ricorrenti.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che il regime di esigibilità differita dell'IVA previsto dall'art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 costituisce norma di favore applicabile solo ai soggetti pubblici specificamente elencati e non alle società miste, che hanno natura essenzialmente privata, operano in regime di concorrenza e sono controllate dalla pubblica amministrazione con strumenti privatistici. Ha inoltre ritenuto erronea l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, poiché essa richiede la prova sia della denuncia all'autorità giudiziaria sia dell'esclusiva addebitabilità dell'omissione a terzi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società intimata, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base del controllo automatizzato relativo all'IVA.
art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
"l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi"
Norma di favore applicabile solo alle cessioni e prestazioni rese ai soggetti pubblici specificamente indicati; non si estende alle società miste di natura privata.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
L'esimente del fatto del terzo opera solo se il contribuente prova sia la denuncia all'autorità giudiziaria sia che l'omissione sia esclusivamente addebitabile a terzi.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Il regime di esigibilità differita dell'IVA previsto per taluni rapporti con enti pubblici è norma eccezionale e di favore, quindi va interpretato restrittivamente e non può essere esteso per analogia a soggetti diversi da quelli tassativamente indicati.
- Le società miste costituite in forma di società per azioni, ancorché partecipate da enti pubblici, conservano natura essenzialmente privata e non possono essere equiparate agli enti pubblici ai fini dell'applicazione di discipline tributarie riservate alla pubblica autorità.
- L'esimente sanzionatoria del fatto del terzo richiede una prova rigorosa e cumulativa: denuncia all'autorità giudiziaria dell'illecito e dimostrazione che l'omissione tributaria sia dovuta esclusivamente al comportamento del terzo.
- Quando la soluzione della controversia dipende solo dall'erronea applicazione di norme di diritto e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
- In tema di sanzioni tributarie, la mera difficoltà di incasso o il ritardo nei pagamenti del committente non bastano, da soli, a integrare una causa giustificativa dell'inadempimento fiscale.
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