Cassazione Penale, Ordinanza n. 17954/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata in primo grado e poi con sentenza confermata dalla Corte di appello, ha impugnato la decisione di merito deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri con cui era stata affermata la sua responsabilità penale per il reato contestato. In sostanza, la doglianza mirava a contestare la valutazione del compendio probatorio e l’iter logico seguito dai giudici di merito, prospettando una lettura alternativa delle risultanze processuali più favorevole alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non era scrutinabile in sede di legittimità: la censura, pur formalmente articolata come vizio di motivazione e violazione di legge, si risolveva in una richiesta di rilettura delle prove e di rivalutazione del fatto, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il reato per il quale la ricorrente era stata condannata nei giudizi di merito
viene richiamato per affermare che, anche dopo la riforma del 2006, il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura degli elementi di fatto o una nuova valutazione delle prove
richiamata come intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza estendere il controllo di legittimità fino alla rivalutazione del merito
presupposto della condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
citata per il principio secondo cui la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
citata per ribadire che il sindacato sulla motivazione non consente una nuova ricostruzione dei fatti o l'adozione di parametri diversi da quelli del giudice di merito
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
richiamata per il principio per cui in sede di legittimità non sono ammissibili censure che consistano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità non autorizza la rilettura del fatto né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con quella ritenuta più favorevole dal ricorrente.
- Una doglianza è inammissibile quando, pur formalmente formulata come violazione di legge o vizio motivazionale, si traduce nella mera prospettazione di una ricostruzione alternativa delle prove senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione resta limitato alla verifica della sua tenuta логico-giuridica, non potendo spingersi fino all'autonoma adozione di nuovi criteri di lettura dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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