Cassazione Penale, Sentenza n. 19640/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Zaccari era stato condannato per il reato di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000 per aver, quale legale rappresentante della Effemetal S.r.l., utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2011 ventisei fatture emesse dalla King Metal S.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti (società "cartiera"), evadendo IRES e IRAP per €1.777.390,66 e IVA per €357.620,81. In cassazione il ricorrente ha dedotto: travisamento della prova (inesistenza delle vendite della King Metal), errata qualificazione delle operazioni come "oggettivamente" inesistenti invece che "soggettivamente" inesistenti (cioè acquisti effettivi da altri fornitori), mancata considerazione del dolo specifico per l'IVA (anche per effetto del regime di reverse charge), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e delle conseguenze del pagamento parziale/rateale sul trattamento sanzionatorio, e vizi nella quantificazione della confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: il presunto travisamento della prova è, a giudizio della Corte, mera richiesta di diversa valutazione delle stesse testimonianze (non sussiste la "doppia conforme" richiesta per il sindacato in cassazione); la questione della presunta inesistenza soggettiva delle operazioni non era stata adeguatamente dedotta in appello e non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione; il dolo specifico per l'evasione è stato ritenuto provato sulla base di elementi indiziari (fatture emesse da soggetto che non fornì merce, documenti di trasporto falsificati o firmati dal ricorrente/dipendenti, uso di proprio personale per trasporti che constatarono la chiusura dei locali); l'argomento del reverse charge non era stato posto al giudice d'appello e quindi non poteva essere valutato in questa sede; il rigetto delle attenuanti generiche è motivato dalla mancata prova certa che i pagamenti effettuati fossero imputabili esclusivamente al debito oggetto del procedimento penale; la questione della riconsiderazione della confisca è preclusa perché non dedotta in modo specifico in appello e perché la difesa non ha dimostrato l'esatta imputazione dei pagamenti. Conseguentemente la condanna e le misure accessorie confermate in appello sono state mantenute; il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1
La norma è stata applicata con riferimento all'utilizzo di elementi passivi fittizi (fatture per operazioni oggettivamente inesistenti). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per le operazioni qualificate come oggettivamente inesistenti.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13 e art. 13-bis, comma 1
La Corte ha richiamato che per ottenere benefici (es. non punibilità o attenuanti premiali) derivanti dal pagamento del debito tributario è necessaria prova rigorosa che le somme versate siano imputate al specifico debito oggetto del procedimento penale; pagamenti generici o non adeguatamente documentati non valgono ai fini del riconoscimento automatico delle attenuanti.
d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23, 24, 25 e art. 74, commi 7-9
Il ricorrente ha invocato il regime di reverse charge (art. 74, commi indicati) sostenendo la neutralità contabile dell'operazione; la Corte di cassazione ha osservato che tale deduzione non era stata adeguatamente sottoposta al giudice d'appello e pertanto non è stata esaminata in sede di legittimità.
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
La Corte ha applicato il principio per cui la cassazione è inammissibile per violazioni di legge non dedotte in appello: questioni di diritto o di fatto non sollevate al secondo grado non possono essere mosse per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- In materia di fatture per operazioni inesistenti occorre distinguere tra inesistenza oggettiva (merce/servizio non forniti) e inesistenza soggettiva (diversa persona ha effettuato la prestazione): la prima integra più agevolmente il reato di art. 2 d.lgs. 74/2000; la seconda richiede prova dell'effettivo mancato sostenimento del costo per sostenere l'accusa di elementi passivi fittizi.
- In Cassazione il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile solo se sussiste la cosiddetta "doppia conforme" o se emerge una macroscopica e non controvertibile difformità tra le risultanze probatorie e la motivazione: non basta chiedere una diversa valutazione degli stessi elementi.
- Questioni nuove di diritto o di fatto devono essere sciorinate e motivate già in appello: deduzioni non svolte al secondo grado risultano, di regola, inammissibili in cassazione (art. 606 c.p.p., comma 3).
- Per il riconoscimento di attenuanti legate al pagamento del debito tributario (art.13 e segg. d.lgs. 74/2000) è necessario provare non solo l'avvenuto pagamento o rateizzazione, ma anche l'esatta imputazione delle somme al debito oggetto del procedimento; pagamenti generici o riferiti ad altri debiti non producono automaticamente effetti attenuanti.
- La tesi difensiva che il regime di reverse charge renda l'operazione neutra dal punto di vista IVA può essere rilevante ma deve essere adeguatamente proposta e provata nel corso dei giudizi di merito; se non sollevata in appello la Cassazione non la valuta.
- Elementi indiziari come l'uso di fatture emesse da "cartiere", la mancata corrispondenza tra fatture e documenti di trasporto, la produzione o firma di DDT falsi e l'impiego di personale per trasporti possono essere valutati come segni del dolo specifico finalizzato all'evasione.
- La quantificazione della confisca per equivalente e la deduzione dei pagamenti già effettuati devono essere contestate con specifici motivi in appello; in mancanza la Cassazione non riesamina tali profili.
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