Cassazione Penale, Sentenza n. 14932/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando, in sostanza: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte d'appello avrebbe impropriamente attribuito loro responsabilità penali condivise senza considerare dichiarazioni testimoniali che limitavano il ruolo di Manfrini alla sola direzione cantieri e indicavano altri "dominus" (Tuseo e Bruno); 2) insufficiente prova dell'elemento oggettivo e soggettivo (dolo) rispetto alle varie imputazioni; 3) (Manfrini) violazione normativa in ordine all'applicazione delle nuove pene sostitutive perché la Corte non avrebbe accertato la sussistenza delle condizioni né richiesto il consenso; 4) (Rotunno) contraddittorietà perché la Corte avrebbe al contempo dichiarato inammissibile il suo appello e tuttavia ne avrebbe modificato il trattamento sanzionatorio, senza valutare un documento (relazione ex art.33 L.F.) che avrebbe sollevato dubbi sulla responsabilità dolosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: le motivazioni di primo e secondo grado formano un unico corpo argomentativo e la Corte d'appello ha fornito replica adeguata alle doglianze; i ricorrenti hanno sostanzialmente ripetuto in Cassazione censure già dedotte e motivatamente respinte, senza offrire una critica puntuale di legittimità; la valutazione delle prove e delle testimonianze è riservata al merito e non è sindacabile in Cassazione se non per mancanza o manifesta illogicità emergente dal testo della sentenza, cosa non dimostrata; la qualificazione della "prestanome" non poteva essere sostenuta senza elementi probatori specifici; quanto alle pene sostitutive, la loro applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e, secondo la disciplina transitoria (art.95 d.lgs.150/2022), il giudice di appello deve pronunciarsi solo se l'imputato ha formulato la richiesta in appello o, al più tardi, in udienza di discussione; la richiesta di Manfrini non risulta valida nei termini indicati. Sono state confermate le valutazioni sui profili di responsabilità degli amministratori (violazione dei doveri di vigilanza e corretta tenuta della contabilità). Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende; in particolare è fatto rilevare che l'ammissione al gratuito patrocinio non esclude la condanna alle spese o alla somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare l'enunciazione dei motivi di impugnazione; la Corte rileva che i motivi sono stati enunciati nei limiti previsti
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione per "mancanza e manifesta illogicità" è sindacabile in Cassazione solo se tale carenza è evidente dal testo della sentenza impugnata; non è sufficiente una diversa ricostruzione logico-probatoria
art. 545 bis cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per le pene sostitutive ma la Corte ritiene non sia la regola processuale di riferimento per la disciplina transitoria relativa alle nuove pene sostitutive
art. 58 L. n. 689/1981
Principi sulle sanzioni sostitutive richiamati come parametro di riferimento (art.133 c.p.) per la valutazione discrezionale del giudice; la Corte conferma che l'applicazione è rimessa alla valutazione giudiziale
art. 95 d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia)
Disciplina transitoria che estende l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive ai procedimenti pendenti; secondo la Corte il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi solo se l'imputato ha chiesto l'applicazione, presentando tale richiesta entro l'udienza di discussione
artt. 2475 e 2476 cod. civ.
Richiamati per i doveri dell'amministratore di S.r.l. (obblighi di vigilanza, corretta tenuta della contabilità e tutela del patrimonio sociale): la loro violazione è centrale nella valutazione della responsabilità degli amministratori nel fallimento
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e altre sanzioni previste
art. 83 comma 2 D.P.R. n. 115/2002
Norme sul gratuito patrocinio: l'ammissione comporta l'anticipazione delle spese da parte dello Stato ma non esclude la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali
art. 4 D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per ricordare che l'ammissione al gratuito patrocinio non incide sull'operatività della regola della condanna alle spese del soccombente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né le prove: può valutare la motivazione solo per manifesta illogicità o carenza evidente dal testo della sentenza impugnata
- Se sentenze di primo e secondo grado si integrano nella motivazione, la Corte d'appello può rinviare al giudizio di primo grado (motivazione per relationem) se la replica alle censure è omogenea e non introduce elementi nuovi
- La mera riproposizione in Cassazione delle censure già formulate e motivatamente disattese in appello rende il ricorso inammissibile
- La qualifica di "prestanome" richiede elementi specifici e non può essere desunta solo da affermazioni generiche: è necessaria una convincente prova che la carica fosse meramente apparente
- Le nuove pene sostitutive sono soggette a valutazione discrezionale del giudice di merito; per obbligare il giudice d'appello a pronunciarsi è necessaria una richiesta dell'imputato, formulata in appello o, comunque, entro l'udienza di discussione (art.95 d.lgs.150/2022)
- L'ammissione al gratuito patrocinio non esclude che il ricorrente, se soccombente o se il ricorso è inammissibile, sia condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende
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