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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04117/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile di una condotta di frode ai pedaggi autostradali, eseguita mediante un raggiro consistente nell'utilizzo di un'automobile noleggiata lo stesso giorno in cui erano iniziati i passaggi autostradali non pagati, così da rendere più difficile l'identificazione dell'autore del fatto e da escludere una diversa e più favorevole qualificazione ai sensi dell'art. 641 c.p. Il primo motivo contestava la motivazione sulla responsabilità, deducendo illogicità della ricostruzione dei fatti, diversa lettura degli elementi processuali e diverso giudizio di attendibilità delle prove. Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguata la motivazione fondata sui precedenti penali specifici e sulla reiterazione della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo non illogico sulla presenza dello specifico raggiro e sulla riconducibilità della condotta all'imputato. Il secondo motivo è stato giudicato generico e, comunque, non dedotto in appello, mentre la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la reiterazione non occasionale delle condotte. Il terzo motivo è stato ritenuto generico rispetto alla motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti specifici e sulla reiterazione del comportamento; è stato anche rilevato che era stato confermato il minimo edittale della pena, rispetto al quale il ricorrente non poteva utilmente dolersi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.

    richiamato come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, esclusa in base alla ricostruzione della condotta raggiratoria contestata

  • art. 131-bis c.p.

    la sua mancata applicazione è stata ritenuta motivo generico e comunque non dedotto in appello

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche sono state escluse per precedenti penali specifici e reiterazione della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei fatti, una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione storica della vicenda.
  • La Corte di cassazione può sindacare la motivazione solo entro i limiti del controllo di logicità interna della decisione impugnata, non mediante un nuovo esame del compendio probatorio o il raffronto con modelli argomentativi esterni.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve essere specifica e tempestivamente dedotta nei gradi di merito; se la condotta è caratterizzata da reiterazione non occasionale, la causa di non punibilità può essere legittimamente esclusa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione è specificamente attaccata; la valorizzazione di precedenti specifici e della reiterazione della condotta costituisce motivazione idonea al rigetto della relativa richiesta.
  • Quando il giudice di merito applica il minimo edittale della pena, la censura sulla dosimetria è normalmente priva di concreta incidenza se non si individua un vizio autonomo della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoTruffa
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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