Cassazione Penale, Ordinanza n. 25237/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la decisione di merito, che resta ferma quanto alla condanna e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, da un lato, la violazione del divieto di bis in idem in relazione al capo C) e, dall'altro, il vizio di omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è generico e si limita a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta logica, non contraddittoria e aderente alle risultanze processuali. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche non richiede la presenza di elementi negativi, ma può essere fondato sulla mancanza di elementi positivi; nel caso concreto la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.
Norme richiamate
divieto di bis in idem
Il motivo fondato sulla dedotta violazione del divieto di doppio giudizio è stato ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate in appello e privo di specificità.
Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; il diniego può essere motivato con riferimento ai precedenti penali, anche specifici.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dalla sentenza di merito, perché difetta del requisito di specificità e non svolge una reale critica argomentata alla decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi elementi ostativi concreti, come precedenti penali specifici; non è necessario che siano presenti ulteriori elementi negativi della personalità dell'imputato.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato; la loro mera assenza non impone il riconoscimento del beneficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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