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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15449/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, del reclamo proposto contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. nei confronti di un detenuto che sta espiando una lunga pena per associazione mafiosa e altro. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali: da un lato, ha dedotto violazione di legge per insussistenza dell’attualità della concreta pericolosità del detenuto, asseritamente non più idonea a giustificare il mantenimento del regime differenziato; dall’altro, con motivi nuovi, ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente limitato il proprio controllo al solo sindacato di legittimità, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, oltre a contestare la dichiarazione di tardività delle memorie depositate e la mancata considerazione delle dichiarazioni di dissociazione rese in varie sedi. La Corte rileva però che le censure, nella sostanza, tendono a una rivalutazione del merito e dei fatti già scrutinati dal giudice di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo ampio valorizzando lo spessore criminale del detenuto, la sua condotta intramuraria e specifiche comunicazioni con i familiari, e che le doglianze del ricorrente erano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale. Poiché in materia di proroga del 41-bis erano deducibili solo vizi di violazione di legge e non mere contestazioni motivazionali o fattuali, il ricorso è stato reputato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    disciplina il regime detentivo speciale la cui proroga è stata ritenuta legittimamente mantenuta dal giudice di sorveglianza sulla base della persistenza della pericolosità e dei collegamenti rilevanti

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    è stato invocato per dedurre violazione di legge; la Corte richiama che, nella materia trattata, è prospettabile solo il vizio di violazione di legge e non una rivalutazione del merito

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato nei motivi nuovi per contestare la motivazione e la delimitazione dei poteri del tribunale di sorveglianza

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • legge 26 luglio 1975 n. 354

    è la legge sull’ordinamento penitenziario che contiene la disciplina del regime detentivo speciale ex art. 41-bis

Massime di principio

  • In materia di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi di violazione di legge, non per mere censure dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto o della pericolosità attuale.
  • Quando il tribunale di sorveglianza motiva richiamando elementi concreti quali lo spessore criminale del detenuto, la condotta intramuraria e le comunicazioni sintomatiche di permanenti collegamenti, le doglianze che mirano a sovrapporre una diversa lettura del compendio sono inammissibili.
  • La denuncia di vizi motivazionali, se proposta in un ambito in cui il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, non consente di superare il giudizio di inammissibilità del ricorso.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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