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Sentenza

Sentenza n. 1202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma, ex artt. 105 c.p.a., della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Terza, n. 1353 dell’8 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202508769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva declinato la giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa alla revoca o inefficacia di una garanzia del Fondo di garanzia ex lege n. 662 del 1996 e alla richiesta di restituzione delle somme escusse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo che la controversia riguardasse l'annullamento del provvedimento di ammissione al beneficio per vizi genetici, e non l'inadempimento di obblighi nella fase esecutiva del rapporto. In particolare, ha sostenuto che la revoca fosse stata disposta perché una garanzia originariamente esistente sarebbe stata ostativa alla concessione del beneficio e che si trattasse quindi di un controllo postumo sulle condizioni di ammissione, anziché di una verifica dell'adempimento di obblighi nella fase di attivazione ed erogazione della garanzia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la declinatoria di giurisdizione. Ha qualificato l'atto contestato, consistente nella dichiarazione di revoca o inefficacia della garanzia e nella richiesta di restituzione delle somme erogate, come riferito non alla fase di ammissione al beneficio, ma alla successiva fase di attivazione, erogazione ed esecuzione della garanzia patrimoniale. In tale fase, secondo il Collegio, non era configurabile l'esercizio di un pubblico potere discrezionale da parte dell'amministrazione; la posizione della beneficiaria aveva natura di diritto soggettivo e la controversia spettava pertanto al giudice ordinario. Il Collegio ha inoltre ritenuto superfluo esaminare l'eccezione ministeriale di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori, in favore dei due appellati in parti uguali.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione

    La rimessione al giudice di primo grado opera soltanto se l'appello sulla giurisdizione è accolto e la sentenza declinatoria è riformata; non trova applicazione in caso di rigetto dell'appello.

  • l. n. 662 del 1996

    Disciplina il Fondo di garanzia oggetto della controversia; la decisione distingue la fase di ammissione al beneficio dalla successiva fase di attivazione ed erogazione della garanzia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a benefici pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste nella fase di ammissione al beneficio, quando l'amministrazione esercita un potere discrezionale di apprezzamento circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, nonché quando dispone la revoca per nuova ponderazione dell'interesse pubblico o l'annullamento per vizi originari di legittimità del provvedimento ampliativo.
  • Dopo l'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, la posizione del privato ha natura di diritto soggettivo quando la controversia riguarda la successiva attuazione del beneficio, l'attivazione o l'erogazione della garanzia oppure la decadenza o inefficacia conseguente alla mancata osservanza di obblighi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, salvo una diversa previsione di giurisdizione esclusiva.
  • Quando il finanziamento o il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e all'amministrazione è affidata soltanto la verifica dell'esistenza dei presupposti, senza margini di discrezionalità sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La qualificazione formale dell'atto come revoca non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre accertare se l'atto incida sulla fase discrezionale di ammissione al beneficio oppure sulla successiva fase esecutiva di attivazione, erogazione e gestione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoAppelloRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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