Cassazione Penale, Ordinanza n. 27559/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza. Dal testo emerge che il provvedimento impugnato aveva negato o comunque escluso la valutazione favorevole di una archiviazione ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ritenendo che il fatto storico del tentato furto che aveva originato quel procedimento dovesse comunque essere considerato. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un vizio della motivazione e contestava la mancata valorizzazione dell'archiviazione penale ai fini del giudizio sul precedente. La Corte osserva però che la doglianza si risolveva in una critica di non opportunità del provvedimento, non deducibile in cassazione, e che la censura residua era generica e non confrontata con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non evidenziava una manifesta illogicità della motivazione, ma si limitava a prospettare l'inaffidabilità o non opportunità della decisione; inoltre la censura sulla rilevanza dell'archiviazione ai fini dell'art. 131-bis c.p. era priva di specificità, perché non si confrontava con la motivazione del tribunale di sorveglianza, secondo cui l'archiviazione del procedimento non impediva di valorizzare il tentato furto come fatto storico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma solo per rilevare che la sua applicazione non poteva essere esclusa per il solo fatto dell'archiviazione del procedimento, poiché il fatto storico sottostante restava comunque valutabile.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a prospettare la mera non opportunità della decisione impugnata, se non si traduce in un effettivo vizio di motivazione riconoscibile nei limiti del sindacato di cassazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; una doglianza generica o che ometta di confutare il nucleo argomentativo della decisione è inammissibile.
- L'archiviazione di un procedimento penale non impedisce, di per sé, che il fatto storico sottostante sia considerato quale elemento valutabile in un diverso giudizio, quando ciò rilevi ai fini della decisione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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