Cassazione Civile, Ordinanza n. 16788/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pisa. Il giudice di merito aveva rigettato l’opposizione rilevando che il soggetto era privo di un valido permesso di soggiorno, dunque rientrava nella previsione dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, e che le doglianze sulla pericolosità sociale erano irrilevanti rispetto al presupposto espulsivo fondato sulla mancanza del titolo di soggiorno. In cassazione il ricorrente ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato l’assenza di pericolosità sociale e che, in presenza di una valutazione ex art. 13, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 286/1998, occorreva un esame complessivo della personalità, della condotta di vita e della situazione familiare. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi del provvedimento impugnato, perché il rigetto dell’opposizione si fondava sull’accertata mancanza di un titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale, cioè sul diverso presupposto espulsivo di cui all’art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 286/1998, e non sulla pericolosità sociale di cui alla lett. c. Le deduzioni sulla necessità di una valutazione comparativa della personalità e della situazione familiare sono state reputate fuori fuoco rispetto alla decisione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la mancata difesa della pubblica amministrazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato formulato come vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi
art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 286/1998
la mancanza di un titolo valido di soggiorno costituisce autonomo e sufficiente presupposto dell’espulsione
art. 13, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 286/1998
il riferimento alla pericolosità sociale era estraneo alla concreta base decisoria del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e mira invece a confutare un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base del provvedimento.
- In materia di espulsione dello straniero, la mancanza di un valido titolo di soggiorno costituisce autonoma causa di espulsione e rende irrilevanti le doglianze centrate esclusivamente sulla pericolosità sociale, se la decisione di merito non si è fondata su tale ultimo presupposto.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per introdurre una diversa lettura dei fatti quando il fatto decisivo invocato non sia stato posto a base della decisione impugnata.
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