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Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava il diniego, anche tacito, del rimborso dell'accisa versata e sosteneva che l'Amministrazione non avesse dimostrato né la traslazione dell'imposta sugli utenti né l'effettivo indebito arricchimento derivante dal rimborso. In Cassazione aveva denunciato la violazione degli artt. 19 del D.L. n. 688/1982, 29 della L. n. 428/1990 e 2697 c.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su tali fatti impeditivi.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 22 luglio 2015, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa. In sede di rinvio, la CTR ha respinto l'eccezione dell'Agenzia relativa alla mancata comunicazione della domanda di rimborso all'ufficio tributario, perché tardiva e non proponibile per la prima volta nel giudizio di rinvio. Applicando i principi della Cassazione, ha stabilito che la traslazione dell'imposta è un fatto impeditivo del rimborso, il cui onere probatorio grava sull'Amministrazione, la quale deve inoltre dimostrare l'effettivo indebito arricchimento dell'operatore. I bilanci e gli altri elementi prodotti dall'Agenzia non sono stati ritenuti sufficienti: l'imputazione dell'accisa tra i costi non provava univocamente la traslazione e le dichiarazioni richiamate potevano al più dimostrare la traslazione, non l'effettivo pagamento da parte degli utenti. La CTR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto e condannato l'Agenzia a rimborsare l'accisa, con interessi legali dalla domanda fino al pagamento. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.L. n. 688/1982, convertito dalla L. n. 873/1982

    La disciplina del rimborso delle imposte richiede che non ricorra una situazione di traslazione del tributo tale da determinare un vantaggio indebito per il soggetto che chiede la restituzione.

  • Art. 29 della L. n. 428/1990

    La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

    La comunicazione all'ufficio tributario è prevista a pena di inammissibilità, ma la relativa eccezione deve essere sollevata tempestivamente dalla parte interessata e non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto al rimborso grava sull'Amministrazione finanziaria; pertanto spetta all'Ufficio dimostrare sia la traslazione dell'imposta sia l'effettivo indebito arricchimento.

  • Art. 2729 c.c.

    La traslazione dell'imposta può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Tuttavia, gli elementi presuntivi devono essere concretamente idonei a dimostrare il fatto e non possono limitarsi a indicare una mera possibilità di traslazione.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni hanno costituito il fondamento dei motivi di ricorso per Cassazione, rispettivamente per violazione di legge e per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo.

  • Art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la riassunzione del processo tributario davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.

Massime di principio

  • In una domanda di rimborso di un'accisa armonizzata, il contribuente non deve necessariamente provare la mancata traslazione dell'imposta: la traslazione costituisce un fatto impeditivo e deve essere provata dall'Amministrazione.
  • Per negare il rimborso, l'Amministrazione deve dimostrare congiuntamente sia che l'imposta è stata trasferita sugli utenti sia che questi l'abbiano effettivamente pagata, determinando un indebito arricchimento del richiedente in caso di rimborso.
  • La prova della traslazione può essere fornita anche per presunzioni, ma gli elementi devono essere gravi, precisi e concordanti; la semplice contabilizzazione dell'imposta tra i costi o una generica indicazione di rivalsa non è necessariamente sufficiente.
  • Nel giudizio di rinvio non è normalmente possibile ampliare il tema della controversia con nuove domande o nuove eccezioni, soprattutto quando la questione avrebbe dovuto essere sollevata nei precedenti gradi.
  • La mancata tempestiva contestazione di una causa di inammissibilità può impedire all'Amministrazione di farla valere per la prima volta nel giudizio di rinvio.
  • Quando l'Amministrazione non assolve il proprio onere probatorio, il diniego di rimborso può essere dichiarato illegittimo e il contribuente può ottenere la restituzione dell'imposta, oltre agli interessi previsti dalla legge.

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