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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37292/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di lesioni in concorso aggravate da futili motivi, dall'aver diretto l'attività dei concorrenti e dall'aver agito avvalendosi della forza di intimidazione di organizzazione camorristica. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) censure sulla credibilità e attendibilità delle dichiarazioni del coindagato De Rosa (presunta non spontaneità, influenza reciproca con le dichiarazioni della persona offesa e mancata verbalizzazione di riscontri), e mancato rispetto delle garanzie di cui all'art.63 cpp per la persona offesa; (2) contestazione della qualificazione giuridica in lesioni gravi e della sua discrepanza rispetto all'imputazione provvisoria del PM; (3) censura sull'applicazione dell'aggravante ex art.416-bis.1 cp per l'uso del metodo mafioso e sulla presunta indebita estensione della caratura criminale del padre al figlio incensurato; (4) violazione del principio della domanda cautelare e vizio nella scelta della misura, sostenendo che l'applicazione della custodia cautelare sarebbe andata oltre la domanda del PM.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi. Ha confermato la valutazione della credibilità del coindagato De Rosa basata su dettagli auto-accusatori e riscontri oggettivi (quali la presenza di due auto Panda filmate e il rinvenimento dell'attrezzo usato nell'aggressione), ha considerato ammissibili e adeguatamente valutate le dichiarazioni della persona offesa (anche se inizialmente reticente, reticenza spiegata dal timore collegato alla caratura criminale dell'accusato), e ha ritenuto regolare l'utilizzo delle annotazioni della polizia giudiziaria come elemento di riscontro. La qualificazione in lesioni gravi è stata ritenuta corretta alla luce della perdita di un dente incisivo e delle terapie ancora in atto; l'aggravante ex art.416-bis.1 cp è stata ritenuta integrata per le modalità di azione e l'effetto intimidatorio riconducibile al metodo mafioso; la custodia cautelare è stata giudicata proporzionata e giustificata dall'esigenza del pericolo di recidiva. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 3)

    Richiamata dalla difesa per criticare l'uso delle dichiarazioni del coindagato; la Corte ha spiegato che le regole dell'art.192/3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa e che le dichiarazioni di coindagati sono valutabili insieme ai riscontri; eventuali richiami formali sulla spontaneità non intaccano la sostanza del giudizio di attendibilità.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Trattasi delle garanzie cui sottoporre chi appare indiziato durante l'assunzione di informazioni. La Corte ha ritenuto che non sussistessero, nel caso concreto, precisi indizi originari di reità a carico della persona offesa tali da rendere inutilizzabili le sue dichiarazioni, e che le eventuali reticenze iniziali fossero spiegate dal timore per la caratura criminale dell'accusato.

  • artt. 582-583 cod. pen.

    Riferiti alla disciplina delle lesioni; la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione in lesioni gravi (art.583) anche se il PM aveva prospettato lesioni semplici, confermando che il giudice della cautela può modificare la qualificazione provvisoria se gli elementi lo giustificano.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante per l'uso del metodo mafioso. La Corte ha ritenuto integrata l'aggravante sulla base delle modalità dell'azione (imboscata, violenza di gruppo) e dell'effetto intimidatorio e di assoggettamento sulla vittima, anche alla luce della notorietà della caratura criminale familiare dell'indagato.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericula libertatis). La Corte ha ricordato che il giudice può valutare globalmente le esigenze cautelari e non è vincolato alla sola combinazione prospettata dal pubblico ministero; la conferma della misura basata sul pericolo di recidiva è pertanto legittima.

  • art. 357 e art. 351 cod. proc. pen.

    Regolano la documentazione e la verbalizzazione delle attività di polizia giudiziaria. La Corte ha ritenuto utilizzabili, in fase cautelare, anche le annotazioni della polizia giudiziaria non verbalizzate come elementi di riscontro, purché redatte e sottoscritte dall'operante.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Riferito al contraddittorio e alla garanzia di difesa; la Corte ha confermato che la modificazione della qualificazione giuridica in sede cautelare è ammissibile se è assicurata la tempestiva conoscenza e la valutazione degli elementi da parte della difesa.

  • art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede che l'ordinanza cautelare contenga la descrizione sommaria dei fatti; la Corte ha ricordato la natura sommaria della cognizione in sede cautelare, compatibile con la conferma della misura quando sussistono gravi indizi.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un coindagato possono essere valutate come efficaci se corredate da elementi di riscontro oggettivi e da una narrazione coerente e dettagliata; eventuali lacune formali sulla spontaneità non annullano automaticamente il valore probatorio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche se inizialmente reticenti, possono essere poste a base di una misura cautelare se la reticenza è adeguatamente spiegata e la successiva narrazione risulta credibile e corroborata da riscontri.
  • Il giudice della cautela può, nella valutazione preventiva, modificare la qualificazione giuridica proposta dal PM (entro il procedimento incidentale) se gli elementi lo giustificano, senza violare il contraddittorio, purché la difesa abbia conoscenza e possibilità di valutazione.
  • Le annotazioni/relazioni della polizia giudiziaria, anche se non verbalizzate, possono costituire elemento di prova in sede cautelare se redatte e sottoscritte dall'operante; non è richiesto che ogni dichiarazione sia formalmente verbalizzata per avere rilevanza cautelare.
  • L'aggravante del metodo mafioso richiede che la condotta sia idonea a evocare la forza intimidatrice di un gruppo criminale e a creare nella vittima uno stato di assoggettamento o timore; rilevano modalità dell'azione, visibilità della violenza e notorietà della caratura criminale.
  • La scelta della misura cautelare può essere fondata su una qualsiasi delle esigenze cautelari previste (pericolo di fuga, di recidiva, intralcio alle indagini): il giudice può valutare globalmente tali esigenze e applicare la misura adeguata anche se la combinazione invocata dal PM differisce.

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