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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36837/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Le società ricorrenti avevano agito per ottenere l’accertamento della contraffazione di tre modelli comunitari non registrati relativi a diversi capi di prodotto e la declaratoria di concorrenza sleale, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo la contraffazione di un solo modello e la concorrenza sleale, con liquidazione del danno. La corte d’appello, su gravame principale della convenuta, ha invece riformato la decisione escludendo la novità e la capacità individuale dei modelli e dichiarando inammissibile l’appello incidentale delle attrici per difetto di specificità. Con il ricorso per cassazione le attrici hanno dedotto: violazione delle norme sui modelli comunitari non registrati per avere la corte d’appello ritenuto necessaria, ai fini della divulgazione, la diffusione al pubblico finale e non anche la conoscenza nella catena distributiva; omesso esame di documenti e fatti probatori, in particolare bolle di consegna e dichiarazioni di soggetti coinvolti nella produzione; erronea valutazione della mancata ammissione della prova testimoniale e della pretesa inattendibilità delle dichiarazioni raccolte; omessa motivazione sull’esclusione della concorrenza sleale; erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale; erronea regolazione delle spese e richiesta di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi salvo il sesto, ritenuto infondato. In sintesi, ha affermato che i primi motivi miravano in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla divulgazione e sulla prova della predivulgazione dei modelli, attività non consentita in sede di legittimità; che i motivi fondati sull’art. 360, n. 5, c.p.c. non indicavano un vero fatto storico decisivo omesso, ma solo una diversa lettura dei documenti; che le censure sulle prove testimoniali non si confrontavano con la ratio decidendi e difettavano di specificità; che la motivazione sull’esclusione della concorrenza sleale era sufficiente perché ancorata alla non tutelabilità dei modelli; che la questione sulla liquidazione del danno non era stata esaminata dalla corte territoriale; e che la doglianza sulle spese era priva di autonoma censura. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può risolversi nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; il vizio ex n. 5 richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo non esaminato; la censura ex art. 112 c.p.c. presuppone una reale omissione di pronuncia.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la decisione d’appello contiene una motivazione che assorbe o giustifica il rigetto della domanda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memoria nel procedimento in camera di consiglio.

  • artt. 1 e 7 Reg. CE n. 6/2002

    Le ricorrenti li hanno invocati per sostenere che la divulgazione del disegno o modello non richiede la diffusione al pubblico finale, ma la Corte ha escluso che la censura si confrontasse con gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di sussunzione, mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare una diversa valutazione di documenti o prove.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la sentenza impugnata affronta, anche implicitamente, la questione dedotta o ne fornisce una ratio che assorbe il profilo lamentato.
  • Le doglianze sulle prove devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare con precisione dove il mezzo istruttorio sia stato articolato e riproposto, altrimenti difettano di specificità.
  • Quando il giudice di merito esclude la tutela del diritto azionato per difetto dei presupposti sostanziali, restano assorbite le censure sui criteri di liquidazione del danno e sulle spese che ne siano meramente consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieMarchiConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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