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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28946/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

La controversia nasce da uno sciopero proclamato per il 26 settembre 2018 presso una società cooperativa operante nella grande distribuzione. Il sindacato ha agito ex art. 28 St. lav. sostenendo che, durante l'astensione dal lavoro, la datrice di lavoro avesse posto in essere una condotta antisindacale sostituendo i lavoratori scioperanti con altri dipendenti in servizio, anche addetti ad altre sedi e inquadrati in livelli superiori, i quali erano stati impiegati, per una parte significativa del turno, in mansioni inferiori e diverse da quelle normalmente svolte. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda, ordinando la rimozione degli effetti e riconoscendo anche il diritto alla retribuzione dei lavoratori scioperanti per la giornata di sciopero. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4, 40 e 41 Cost., 2103 c.c. e 28 St. lav., sostenendo che si trattasse del legittimo esercizio del potere datoriale di attenuare le conseguenze dello sciopero e che l'assegnazione temporanea a mansioni inferiori non avesse leso la professionalità dei sostituti. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando il mancato accoglimento delle prove testimoniali dirette a dimostrare che i compiti affidati fossero accessori e complementari rispetto a quelli ordinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, in caso di sciopero, il datore può utilizzare personale rimasto in servizio anche assegnandolo a mansioni inferiori solo se queste siano marginali, funzionalmente accessorie e complementari rispetto alle mansioni abituali; quando invece tale limite sia superato, con violazione dell'art. 2103 c.c., la condotta integra antisindacalità anche se i lavoratori sostituti avevano una professionalità compatibile o avevano prestato consenso. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di elementi istruttori; inoltre si trattava di doppia conforme e la Corte territoriale aveva comunque esaminato la circostanza dedotta, ritenendo irrilevanti le prove richieste. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 St. lav.

    La condotta datoriale è antisindacale quando, in occasione dello sciopero, produce effetti lesivi attuali o durevoli sulla libertà e sull'attività sindacale; il giudizio di antisindacalità prescinde dal consenso dei lavoratori sostituti e dall'esito dello sciopero.

  • art. 2103 c.c.

    Il datore può assegnare temporaneamente personale in servizio a mansioni inferiori solo entro limiti marginali, accessori e complementari rispetto alle mansioni proprie; il superamento di tali limiti integra violazione della norma e può rendere antisindacale la condotta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza sulla violazione di legge è stata respinta perché la Corte d'appello aveva applicato correttamente i principi in materia di sciopero e di ius variandi datoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o prove; la censura è inoltre inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del bilanciamento con il diritto di sciopero, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione di merito.

  • art. 40 Cost.

    Norma evocata in relazione al diritto di sciopero; la Corte ne ha confermato il rilievo nel sistema di bilanciamento con i poteri datoriali.

  • art. 41 Cost.

    Norma evocata dalla ricorrente sul potere organizzativo dell'impresa, ma non prevalente rispetto ai limiti derivanti dalla tutela della libertà sindacale e dall'art. 2103 c.c.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il procedimento camerale di decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di sciopero, il datore di lavoro può adottare misure organizzative per limitarne le conseguenze, ma non può spingersi a utilizzare il personale rimasto in servizio in modo da violare l'art. 2103 c.c.; l'assegnazione a mansioni inferiori è lecita solo se marginale, accessoria e complementare rispetto alle mansioni ordinarie.
  • La condotta del datore può essere qualificata come antisindacale ex art. 28 St. lav. quando l'impiego di personale sostitutivo determina una compressione concreta della libertà sindacale, anche se circoscritta a un singolo episodio ma suscettibile di produrre effetti intimidatori o durevoli.
  • Il consenso dei lavoratori impiegati in sostituzione e la circostanza che lo sciopero abbia avuto comunque successo non escludono, di per sé, la natura antisindacale della condotta datoriale.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile per la mancata ammissione o valutazione di specifici mezzi istruttori se il fatto rilevante è stato comunque considerato.
  • Il giudizio sulla irrilevanza o superfluità della prova testimoniale è valutazione di merito non sindacabile in cassazione, salvo che sia sorretto da errori di diritto o da manifeste incongruenze logiche.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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