Cassazione Penale, Sentenza n. 17540/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della proroga del regime detentivo speciale ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen.; il ricorrente censura violazione dell'art. 41-bis lett. art.125 cod. proc. pen. per insufficiente e generica motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, lamentando che quest'ultima si è limitata a riportare il contenuto del decreto ministeriale senza verifiche nel merito, senza indicare elementi concreti sulla sua attuale pericolosità, la persistenza dei collegamenti con la 'ndrangheta di Belvedere di Spinello e senza considerare il lungo periodo di detenzione e la regolare condotta carceraria
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato della Corte sia limitato a violazioni di legge e all'assenza di motivazione e che, nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza abbia adeguatamente valutato le informazioni del decreto ministeriale. La Corte ha confermato la legittimità della proroga del 41-bis avendo il Tribunale motivato il ruolo di rilievo del ricorrente nella cosca (appartenenza alla 'Società Maggiore', dote di "santista"), la condanna a 10 anni per aver diretto la cosca, le indagini storiche dal 1997 e la persistenza dell'attività del clan, nonché elementi sintomatici attuali (anche indicati da collaboratori). Ha inoltre affermato che il lungo periodo detentivo e la buona condotta non hanno valore decisivo se gli indici sintomatici di collegamento con l'organizzazione permangono. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali
Norme richiamate
Norma che disciplina il regime detentivo speciale; la Corte ricorda che il controllo di legittimità sulla proroga è limitato (comma 2-sexies) e consiste nella verifica, sulla base delle circostanze indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della pericolosità sociale e della congruità delle prescrizioni rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha valutato che il Tribunale ha fornito motivazione conforme ai requisiti richiesti da tale disciplina e dall'art. 41-bis
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, insufficiente motivazione etc.); la Corte osserva che, pur formalmente richiamata, il ricorso in realtà pretende una rivalutazione di merito non consentita nella sede di legittimità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai limiti di riproduzione del motivo: la Corte tiene conto dei limiti formali nella riproduzione delle censure
artt. 666 e 678 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in relazione alle forme di decisione del Tribunale di sorveglianza (camera di consiglio) sul reclamo avverso il provvedimento 41-bis
Legge n. 94/2009 (modifiche all'art. 41-bis)
Richiamata per segnalare che, anche dopo le modifiche, il sindacato del Tribunale e della Corte conserva i limiti di verifica sulla capacità di mantenere collegamenti e sulla congruità della misura
Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)
La Corte richiama precedenti (Sezioni Unite e sezioni semplici) che precisano i requisiti minimi della motivazione e i parametri per la proroga del 41-bis: profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, nuovi elementi incriminatori e indici fattuali di attualità dei collegamenti
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle proroghe 41-bis è limitato a violazioni di legge e alla mancanza/insufficienza della motivazione: non è ammessa una rivalutazione ampia del merito
- Per resistere in giudizio il Tribunale di sorveglianza deve fornire una motivazione minima coerente, completa e logica che colleghi gli elementi probatori (ruolo, condanna, indagini, dichiarazioni di collaboratori, operatività del clan) alla necessità della misura
- La lunga detenzione e la regolare condotta carceraria non sono di per sé decisivi per escludere la proroga: rilevano invece i parametri prognostici e gli indici sintomatici di attualità dei collegamenti con l'organizzazione
- Chi impugna deve dimostrare l'assenza di elementi sintomatici attuali o la presenza di indici concreti di dissociazione; censure generiche sulla 'mancanza di motivazione' che in realtà chiedono una revisione di merito sono destinate a fallire
- È sufficiente per la proroga la potenzialità attuale e concreta di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere fronteggiata con il regime ordinario, purché detta potenzialità sia fondata su indici fattuali esplicitati nel provvedimento
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