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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17540/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della proroga del regime detentivo speciale ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen.; il ricorrente censura violazione dell'art. 41-bis lett. art.125 cod. proc. pen. per insufficiente e generica motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, lamentando che quest'ultima si è limitata a riportare il contenuto del decreto ministeriale senza verifiche nel merito, senza indicare elementi concreti sulla sua attuale pericolosità, la persistenza dei collegamenti con la 'ndrangheta di Belvedere di Spinello e senza considerare il lungo periodo di detenzione e la regolare condotta carceraria

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato della Corte sia limitato a violazioni di legge e all'assenza di motivazione e che, nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza abbia adeguatamente valutato le informazioni del decreto ministeriale. La Corte ha confermato la legittimità della proroga del 41-bis avendo il Tribunale motivato il ruolo di rilievo del ricorrente nella cosca (appartenenza alla 'Società Maggiore', dote di "santista"), la condanna a 10 anni per aver diretto la cosca, le indagini storiche dal 1997 e la persistenza dell'attività del clan, nonché elementi sintomatici attuali (anche indicati da collaboratori). Ha inoltre affermato che il lungo periodo detentivo e la buona condotta non hanno valore decisivo se gli indici sintomatici di collegamento con l'organizzazione permangono. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Norma che disciplina il regime detentivo speciale; la Corte ricorda che il controllo di legittimità sulla proroga è limitato (comma 2-sexies) e consiste nella verifica, sulla base delle circostanze indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della pericolosità sociale e della congruità delle prescrizioni rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha valutato che il Tribunale ha fornito motivazione conforme ai requisiti richiesti da tale disciplina e dall'art. 41-bis

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, insufficiente motivazione etc.); la Corte osserva che, pur formalmente richiamata, il ricorso in realtà pretende una rivalutazione di merito non consentita nella sede di legittimità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai limiti di riproduzione del motivo: la Corte tiene conto dei limiti formali nella riproduzione delle censure

  • artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in relazione alle forme di decisione del Tribunale di sorveglianza (camera di consiglio) sul reclamo avverso il provvedimento 41-bis

  • Legge n. 94/2009 (modifiche all'art. 41-bis)

    Richiamata per segnalare che, anche dopo le modifiche, il sindacato del Tribunale e della Corte conserva i limiti di verifica sulla capacità di mantenere collegamenti e sulla congruità della misura

  • Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)

    La Corte richiama precedenti (Sezioni Unite e sezioni semplici) che precisano i requisiti minimi della motivazione e i parametri per la proroga del 41-bis: profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, nuovi elementi incriminatori e indici fattuali di attualità dei collegamenti

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle proroghe 41-bis è limitato a violazioni di legge e alla mancanza/insufficienza della motivazione: non è ammessa una rivalutazione ampia del merito
  • Per resistere in giudizio il Tribunale di sorveglianza deve fornire una motivazione minima coerente, completa e logica che colleghi gli elementi probatori (ruolo, condanna, indagini, dichiarazioni di collaboratori, operatività del clan) alla necessità della misura
  • La lunga detenzione e la regolare condotta carceraria non sono di per sé decisivi per escludere la proroga: rilevano invece i parametri prognostici e gli indici sintomatici di attualità dei collegamenti con l'organizzazione
  • Chi impugna deve dimostrare l'assenza di elementi sintomatici attuali o la presenza di indici concreti di dissociazione; censure generiche sulla 'mancanza di motivazione' che in realtà chiedono una revisione di merito sono destinate a fallire
  • È sufficiente per la proroga la potenzialità attuale e concreta di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere fronteggiata con il regime ordinario, purché detta potenzialità sia fondata su indici fattuali esplicitati nel provvedimento

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