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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23087/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per atti persecutori. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione, ritenuta anche apparente, e violazione dell'art. 612-bis c.p. per difetto di una condotta reiterata e di unitarietà teleologica; 2) violazione dell'art. 612-bis c.p. e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'evento del reato e al nesso eziologico rispetto alla sua condotta; 3) violazione degli artt. 42, 43 e 612-bis c.p. e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo; 4) violazione degli artt. 612-bis, comma 4, e 124 c.p. per asserita tardività della querela della persona offesa. La difesa ha anche depositato memoria per ribadire le censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi non formulavano vere censure di legittimità, ma proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti, senza dedurre rituale travisamento della prova. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva correttamente ravvisato il dolo generico del delitto di atti persecutori e l'irrilevanza dei motivi soggettivi dell'agente. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato e privo di specificità, perché la sentenza impugnata collocava l'ultimo fatto in data anteriore alla querela, escludendo la tardività. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    Il delitto di atti persecutori richiede condotte reiterate di minaccia o molestia, un evento tipico e il dolo generico; non è necessaria una preordinazione delle condotte e i motivi soggettivi dell'agente sono irrilevanti ai fini della tipicità.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato in tema di elemento soggettivo del reato, in combinazione con l'art. 43 c.p., per contestare la sussistenza del dolo.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato in tema di elemento soggettivo del reato, in combinazione con l'art. 42 c.p., per contestare la sussistenza del dolo.

  • art. 124 c.p.

    Richiamato con l'art. 612-bis, comma 4, per sostenere la tardività della querela della persona offesa.

  • art. 612-bis, comma 4, c.p.

    Richiamato per la disciplina della querela nel reato di atti persecutori e per la dedotta tardività della stessa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di colpa.

Massime di principio

  • Nel delitto di atti persecutori la prova dell'elemento soggettivo è integrata dal dolo generico: occorre la volontà di porre in essere più condotte di minaccia o molestia nella consapevolezza della loro idoneità a produrre l'evento tipico e della serialità dell'agire, senza che sia necessaria una preordinazione delle condotte.
  • Ai fini del reato di atti persecutori, i motivi personali che spingono l'agente a tenere la condotta sono irrilevanti, quando sia accertata la consapevole realizzazione delle condotte tipiche.
  • In cassazione non è consentito prospettare una mera ricostruzione alternativa del fatto e della prova; per censurare l'accertamento di merito occorre dedurre rituale travisamento della prova nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La doglianza sulla tardività della querela è infondata se la sentenza di merito ha collocato l'ultimo episodio rilevante in data anteriore alla presentazione della querela, e il ricorso non contesta specificamente tale accertamento temporale.
  • La manifesta infondatezza e la genericità delle censure comportano l'inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiDolo eventualeInutilizzabilità della prova

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