Cassazione Penale, Sentenza n. 47081/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per estorsione (capo d) e per cessione di sostanze stupefacenti (capi a, c, e, f) riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Il ricorrente denunciava: 1) inutilizzabilità delle deposizioni dei testi (Basile, Cieri, Citeroni, Pastore) perché rese senza la presenza del difensore e rivolte a soggetti che avrebbero dovuto essere considerati indagati per reati connessi (violazione artt. 64, 65, 197-bis c.p.p.); 2) vizio nella valutazione probatoria (art. 192 c.p.p.) perché le dichiarazioni accusatorie sarebbero prive di riscontri esterni; 3) omessa motivazione e violazione del contraddittorio con riguardo alle domande del giudice al teste Basile (art. 498 c.p.p. e art. 606 c.p.p.); 4) formulazione di domande suggestive/nocive che avrebbero reso inattendibile la testimonianza della persona offesa. Ha chiesto annullamento con rinvio, in subordine annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati satellite e, opzionalmente, attivazione della procedura ex art. 267 TFUE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondati i principali motivi relativi all'inutilizzabilità delle deposizioni (artt. 64, 65, 197-bis c.p.p.) e alla valutazione dell'attendibilità testimoniale (art. 192 c.p.p.), richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l'acquirente di modiche quantità destinato a sanzione amministrativa è normalmente sentito come persona informata sui fatti e le sue dichiarazioni sono utilizzabili; inoltre la Corte ha considerato corretta la valutazione dei giudici di merito sui riscontri. Ha altresì respinto le censure sul contraddittorio e sulle domande del giudice, rilevando che il presidente può porre domande chiarificatrici e che tali interventi non integrano di per sé nullità o inutilizzabilità. Tuttavia, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati satellite indicati nei capi A), E) ed F) perché estinti per prescrizione, eliminando l'aumento di pena in continuazione (mesi 6 e euro 300 multa). Per il capo C) commesso il 20/04/2015 la prescrizione non era maturata e la condanna è rimasta. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma di riqualificazione dei fatti in materia di stupefacenti applicata alle cessioni contestate; i giudici di merito hanno ritenuto integrati gli estremi del reato ai sensi di questa disposizione.
art. 75, comma 1, T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
Richiamata in riferimento alla giurisprudenza costituzionale: la Corte costituzionale ha ritenuto le sanzioni di cui all'art. 75 non di natura punitiva ma preventive, con la conseguenza che il soggetto assuntore sottoposto a tali sanzioni non gode automaticamente dello stesso 'diritto al silenzio' che sarebbe connesso a misure di natura penale.
Norma sugli avvisi e sulle garanzie per la persona sottoposta ad indagini; la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria e della natura non punitiva di talune misure amministrative, le deposizioni degli assuntori non sono necessariamente inutilizzabili per la mancata applicazione delle garanzie previste dall'art. 64 nelle indagini preliminari.
Norma collegata alle garanzie per le persone sentite; la Corte ha concluso che non si è in presenza di inutilizzabilità automatiche delle dichiarazioni quando ricorra la situazione dell'assuntore sanzionato amministrativamente.
Norma che disciplina l'audizione della persona sottoposta a indagine; dedotta dall'impugnante l'inutilizzabilità per la mancata difesa, ma la Corte ha ritenuto irrilevante alla luce della natura non punitiva delle sanzioni amministrative rilevanti nel caso.
Regola sulla valutazione della prova. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente l'attendibilità delle testimonianze e i riscontri, sicché la censura sulla mancanza di riscontri esterni è infondata.
Regola sull'assunzione della prova testimoniale e sul divieto di domande suggestive rivolte alla parte che cita il teste; la Corte ha precisato che il divieto riguarda essenzialmente le domande delle parti e che il giudice può porre domande chiarificatrici non invalide di per sé.
Consente di dedurre per la prima volta in cassazione talune questioni; la Corte ha ritenuto ammissibile la deduzione dell'inutilizzabilità delle prove in Cassazione quando non richiede nuovi accertamenti di merito.
Consente al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità delle prove; la Corte ha richiamato questo potere nel valutare l'eccezione sollevata.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c), c.p.p.
Previsioni che regolano i motivi di cassazione per omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o implicitamente assorbite dalla motivazione di merito.
art. 267 TFUE
Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE rigettata: la Corte ha ritenuto che non sussistessero dubbi interpretativi rilevanti né la necessità di rinvio, anche in considerazione della chiarezza della giurisprudenza costituzionale e comunitaria sul tema.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'acquirente di modiche quantità di droga (soggetto potenzialmente destinatario di sanzioni amministrative ex art. 75) sono normalmente utilizzabili nel processo penale anche se tali soggetti non hanno ricevuto gli avvisi previsti per l'indagato; la loro inutilizzabilità non è automatica.
- Questioni di inutilizzabilità delle prove possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se non richiedono nuovi accertamenti di merito; il giudice di legittimità può rilevarle d'ufficio ai sensi dell'art. 609 c.p.p.
- Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia UE è decisivo: se la Corte Costituzionale ha già chiarito la natura non punitiva di una norma amministrativa, ciò limita la possibilità di estendere il 'diritto al silenzio' come se si trattasse di indagini penali.
- Le domande poste dal giudice al teste, se mirate a chiarire e non a suggerire o manipolare la risposta, non costituiscono di per sé motivo di nullità o inutilizzabilità della testimonianza; l'eventuale censura sull'attendibilità resta questione di merito valutabile dai giudici.
- Per ottenere l'annullamento senza rinvio per prescrizione occorre che la prescrizione sia effettivamente maturata per i singoli capi; la Corte può disporre l'annullamento parziale (senza rinvio) limitatamente ai reati estinti per prescrizione.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art. 267 TFUE) richiede che sussistano dubbi effettivi e rilevanti sull'interpretazione del diritto dell'Unione; non è sufficiente un riferimento generico a pronunce europee o costituzionali già chiarificatrici.
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