Cassazione Civile, Ordinanza n. 24932/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ripetizione di indebito proposta da un soggetto che aveva partecipato a operazioni di vendita competitiva svolte nell'ambito di una procedura fallimentare, chiedendo la restituzione di somme che assumeva essere state poste indebitamente a suo carico. In primo grado la domanda era stata respinta, valorizzando il difetto di titolarità passiva del convenuto; in appello, invece, la domanda era stata accolta, ritenendo il notaio, quale professionista incaricato dal curatore, unico legittimato passivo e condannandolo a restituire euro 8.183,41. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la Corte d'appello si era limitata a statuire sulla legittimazione passiva senza accertare il presupposto oggettivo dell'azione, cioè l'effettiva indebenza delle somme richieste in ripetizione. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e, sostanzialmente, erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato le difese e la documentazione prodotta, compresa la fattura relativa alle attività svolte, e non avesse considerato che egli aveva contestato la debenza delle somme, anche invocando l'art. 78 della legge notarile in tema di solidarietà delle parti verso il notaio per onorari, diritti e spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, una volta accertata - e non più contestata nel giudizio di legittimità - la legittimazione passiva del notaio, la questione decisiva restasse quella del presupposto oggettivo dell'azione di ripetizione di indebito, cioè la prova che le somme fossero effettivamente non dovute. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata si fondava sulla pretesa non contestazione di tale presupposto da parte del convenuto, ma che il ricorrente aveva invece specificamente contestato la debenza delle somme e riprodotto le proprie difese. Da ciò la Corte ha desunto una falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino con rinvio alla stessa, in diversa composizione, affinché provveda sul merito e sulle spese di lite, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'azione di ripetizione di indebito presuppone la prova del carattere non dovuto del pagamento di cui si chiede la restituzione
il giudice non può considerare non contestato un fatto quando esso risulti invece specificamente contestato dalla parte
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto per la violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, poi letto dalla Corte anche come censura sulla non contestazione
art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.
richiamato per ribadire che non è necessaria una formale esatta indicazione del vizio, purché la censura sia chiara
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
il ricorso è ritenuto rispettoso dell'onere di specifica indicazione perché riproduce il contenuto delle difese svolte nei gradi di merito
art. 78 Legge Notarile
le parti sono tenute in solido verso il notaro, tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di poter esigere le somme dalle parti dell'atto
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. l'attore deve provare non solo il pagamento, ma anche la mancanza di una valida causa giustificativa della prestazione richiesta in restituzione.
- Il giudice non può fondare l'accoglimento della domanda sulla mera questione della legittimazione passiva del convenuto se resta controverso e non adeguatamente accertato il presupposto oggettivo dell'indebito.
- Il principio di non contestazione opera solo quando il fatto allegato dalla parte attrice non sia stato specificamente contrastato dalla controparte; ove la contestazione vi sia, il fatto deve essere provato secondo le regole ordinarie.
- Nel giudizio di legittimità, la censura può essere scrutinata anche se la qualificazione formale del motivo non è impeccabile, purché dal contenuto complessivo emerga con chiarezza il vizio denunciato e il relativo petitum.
- Quando il ricorso riproduce in modo puntuale le difese e gli atti rilevanti del giudizio di merito, l'onere di specifica indicazione ex art. 366 c.p.c. può ritenersi assolto.
- L'eventuale disciplina speciale che individui il soggetto legittimato a ricevere il pagamento non esime comunque dall'accertamento, nella concreta domanda restitutoria, della effettiva indebenza delle somme richieste.
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