Cassazione Penale, Ordinanza n. 09285/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per concorso in rapina. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., lamentando un travisamento degli atti processuali, in particolare delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nell'interrogatorio di garanzia. La censura riproponeva, in termini generici, questioni già sollevate in appello e già esaminate e disattese dal giudice territoriale, senza una specifica e autosufficiente trascrizione o allegazione degli atti asseritamente travisati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché generico e non autosufficiente: il ricorrente si limitava a reiterare rilievi già esaminati in appello, senza integrare nel ricorso il contenuto degli atti processuali richiamati in modo tale da consentire il controllo sul dedotto travisamento della prova. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato come parametro della dedotta violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile in sede di legittimità per difetto di autosufficienza.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e al preteso travisamento della prova; la Corte ribadisce che, per denunciare tale vizio, è necessario allegare o trascrivere integralmente l'atto processuale rilevante.
art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
La sua entrata in vigore non esclude l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone una puntuale indicazione degli atti asseritamente travisati e della loro allegazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione o travisamento della prova deve essere autosufficiente: non basta richiamare genericamente atti o dichiarazioni, ma occorre trascriverne o allegarne il contenuto in modo completo e specifico.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo se l'atto processuale su cui si fonda il motivo è messo a disposizione del giudice di legittimità in modo da consentire il controllo sulla dedotta frattura tra decisione e base fattuale.
- Non è ammissibile in cassazione la mera riproposizione di censure già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese dal giudice di merito, ove il ricorso non spieghi in modo specifico perché la motivazione sarebbe viziata.
- L'onere di autosufficienza del ricorso permane anche dopo l'art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., che non elimina l'obbligo della parte di indicare con precisione gli atti ritenuti travisati.
Come è indicizzato
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