Cassazione Civile, Ordinanza n. 34085/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva che il provvedimento di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che mancava prova della trasmissione del fascicolo completo all’ufficio affari civili; con il secondo contestava che il giudice di merito non avesse valorizzato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, la ricorrente contestava la decorrenza del termine di opposizione e la qualificazione della sua impugnazione come tardiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa. In ogni caso, ha ritenuto inammissibili anche le censure nel merito, osservando che la comunicazione del decreto di liquidazione può avvenire anche con modalità equipollenti, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del provvedimento; nel caso concreto il Tribunale aveva accertato che il fascicolo recava l’annotazione "al visto PM" in data 17.7.2018, da cui aveva desunto l’ingresso del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario. L’opposizione, proposta il 14.10.2020, era quindi comunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto che non vi erano spese, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, sia perché la parte intimata non aveva svolto difese. Ha infine disposto il raddoppio del contributo unificato, ricorrendone i presupposti.
Norme richiamate
richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio
indicati come base del modello di comunicazione del provvedimento, suscettibile anche di forme equipollenti
ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, con decorrenza dalla pubblicazione quando manchi comunicazione o notificazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito è necessario per consentire la comprensione immediata della controversia.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche, purché il destinatario abbia una effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.
- L’opposizione avverso un decreto di liquidazione è tardiva se proposta oltre il termine di impugnazione applicabile, dovendosi considerare tanto il termine breve decorrente dalla conoscenza del provvedimento quanto, in mancanza, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. per i provvedimenti decisori.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, non rilevano meri disservizi o difficoltà organizzative dell’ufficio destinatario, se il provvedimento è comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità.
- Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non comporta condanna alle spese processuali anche in caso di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34015/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34016/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34017/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34018/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34019/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34024/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →