Cassazione Penale, Ordinanza n. 14145/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato che, in appello, ha definito il giudizio mediante concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione a reati in materia di stupefacenti. La Corte di appello ha recepito la pena concordata. In cassazione il difensore ha dedotto due censure: (1) violazione di legge processuale perché non sarebbe stata applicata, in sostituzione della pena detentiva, una pena sostitutiva tra lavori di pubblica utilità o detenzione domiciliare, richiamando gli artt. 599-bis, 545-bis c.p.p. e gli artt. 56 e 56-bis L. 689/1981; (2) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. perché, dopo la lettura del dispositivo, la Corte di appello non avrebbe chiesto il consenso dell'imputato ai fini della concessione delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze prive di specificità e assertive, oltre che estranee all'accordo processuale che aveva definito il giudizio di appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni inerenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono invece proponibili questioni rinunciate, né profili ulteriori come la mancata applicazione di pene sostitutive, se non espressamente compresi nell'accordo. Ha inoltre affermato che l'art. 545-bis c.p.p. non si applica al concordato in appello e che il giudice non è tenuto ad attivare d'ufficio il procedimento per la sostituzione della pena detentiva breve quando si limiti a recepire la pena concordata.
Norme richiamate
Nel concordato in appello delimita l'oggetto della cognizione del giudice e preclude, in sede di legittimità, la deduzione di questioni estranee all'accordo o rinunciate dalle parti.
Si applica al giudizio ordinario e non al concordato in appello; non impone al giudice, quando recepisce un accordo sulla pena, di attivare d'ufficio il procedimento di sostituzione della pena detentiva breve.
Richiamato dalla difesa come base per la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive, ma la relativa questione è stata ritenuta non deducibile perché non ricompresa nell'accordo.
Richiamato dalla difesa in tema di pene sostitutive; la Corte ne esclude la rilevanza autonoma nel caso di concordato in appello non esteso alla sostituzione.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma invocata come vizio di legittimità, ma le censure sono state considerate generiche e inammissibili.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando le doglianze siano manifestamente prive di specificità.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato in giurisprudenza nel testo per ribadire che, nel concordato in appello, non sono deducibili in cassazione le doglianze relative alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, se rinunciate.
Costituisce uno dei reati oggetto della definizione concordata in appello.
Costituisce, unitamente all'art. 73, il riferimento normativo della contestazione e della pena concordata.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengano alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale o alla difformità della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su questioni rinunciate o estranee all'intesa.
- La scelta di definire il giudizio con concordato sulla pena comporta effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità: la parte non può introdurre in cassazione questioni che, per loro natura, avrebbe dovuto mantenere nell'originario perimetro di impugnazione.
- La sostituzione della pena detentiva breve con pene sostitutive può essere disposta nel concordato in appello solo se la relativa previsione abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti nei suoi esatti termini; in mancanza, la corte d'appello non è tenuta a disporla d'ufficio.
- L'art. 545-bis c.p.p. opera nel giudizio ordinario e non impone, nel concordato in appello, un autonomo procedimento finalizzato alla sostituzione della pena detentiva quando il giudice si limiti a recepire la pena pattuita.
- La deduzione di un vizio processuale in cassazione richiede specificità e autosufficienza delle doglianze; censure meramente assertive o non ancorate al contenuto dell'accordo processuale sono dichiarate inammissibili.
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