Cassazione Penale, Sentenza n. 25929/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Venezia per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998), deducendo essenzialmente: 1) nullità per mancata effettiva conoscenza del processo e per errata dichiarazione di assenza (violazione delle norme sul processo in contumacia, art. 420-bis e connessi), avendo il giudice proceduto senza accertare la "vocatio in iudicium" e senza verificare la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; 2) insufficiente motivazione sulla prova del dolo specifico della finalità di profitto richiesto dall'art. 12 d.lgs. 286/1998, non potendosi desumere il profitto da meri ragionamenti apodittici e dalla modesta somma percepita (12 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: mancava l'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo da parte del Niculai e della sua volontaria sottrazione alla conoscenza; la dichiarazione di assenza era quindi viziata e la celebrazione del processo in assenza non era conforme ai requisiti di legge. Ne è conseguito che la sentenza di primo grado e la sentenza della Corte d'appello sono state annullate senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al giudice di primo grado per la rinnovata celebrazione del giudizio secondo le regole procedurali vigenti.
Norme richiamate
La norma punisce l'agevolazione dell'ingresso di stranieri con la presenza di dolo specifico finalizzato al profitto; la sentenza richiama che tale dolo non può essere desunto in modo apodittico ma richiede adeguata prova.
art. 420-bis cod. proc. pen. (testo previgente alla riforma Cartabia)
Stabilisce le condizioni per procedere in assenza dell'imputato: è necessario accertare l'effettiva conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione alla conoscenza. La nomina di difensore o l'elezione di domicilio non sono di per sé prova sufficiente della conoscenza.
art. 604 cod. proc. pen. (comma 5-bis)
Prevede la nullità della sentenza quando il processo è celebrato in assenza illegittima; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione previgente che equipara tale nullità a nullità rilevabile d'ufficio.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza recente: la mera nomina di difensore o l'elezione di domicilio non valgono automaticamente come prova dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Norma sulle notificazioni: la Corte sottolinea che notifiche formalmente valide non sopperiscono se non assicurano la conoscenza effettiva del procedimento.
art. 489 comma 2 e art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiamati come istituti correlati ai rimedi in caso di sopravvenuta comparizione e rescissione del giudicato; illustrano il quadro degli strumenti a tutela dell'imputato che scopre la sentenza dopo il processo celebrato in sua assenza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricordata quale norma che limita la trattazione sintetica degli atti di impugnazione in cassazione (richiamo procedurale sull'esposizione del ricorso).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - giurisprudenza (Colozza, Somogyi, Sejdovic)
Richiamata per il principio che il processo in contumacia deve garantire l'effettiva conoscenza del procedimento all'imputato; le norme interne vanno interpretate in modo compatibile con tali principi sovranazionali.
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza dell'imputato e la decisione di procedere in sua assenza richiedono un accertamento reale e motivato dell'effettiva conoscenza del processo o della volontaria sottrazione: la semplice nomina di un difensore o l'elezione di domicilio non sono in automatico prova della conoscenza.
- Notifiche formalmente valide ma incapaci di assicurare che l'imputato sia effettivamente a conoscenza della "vocatio in iudicium" non permettono di procedere legittimamente in contumacia; il giudice deve verificare elementi concreti che dimostrino la consapevolezza o la volontaria sottrazione.
- Se il processo è celebrato senza rispettare i requisiti per procedere in assenza, la sentenza è nulla e la nullità può essere rilevata d'ufficio, con obbligo di rinnovare il giudizio in primo grado.
- Quanto al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione (art. 12 d.lgs. 286/1998), la finalità di profitto è elemento essenziale che va provato specificamente: deduzioni speculative o la mera percezione di modeste somme possono non essere sufficienti per ricavare il dolo specifico.
- In casi analoghi il difensore dovrà contestare energicamente la dichiarazione di assenza non preceduta da accertamenti sulla conoscenza del processo e richiedere la rinnovazione del giudizio se la vocatio in iudicium non risulta provata in modo adeguato.
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