Cassazione Penale, Sentenza n. 2900/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione) e per bancarotta semplice; il ricorrente contestava la sussistenza del dolo per la bancarotta documentale, la qualificazione di distrazione di talune operazioni (vendite a prezzi ridotti e cessione del ramo d'azienda), la configurabilità di colpa grave per omissione di istanza di fallimento e l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, co.1 legge fallimentare
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice (capo B) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato. Ha invece ritenuto inammissibili i motivi diretti a travisamento e rivalutazione delle risultanze probatorie relativi ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, confermando la condanna su tali profili. Ha però ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione insufficiente circa l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, co.1 legge fall., annullando la sentenza con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Bari per integrata motivazione e nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Obbligo per la Corte di dichiarare immediatamente cause di non punibilità e, se più favorevole, proscioglimento nel merito solo quando l'evidenza dell'innocenza emerge dagli atti
Codice di procedura penale, artt. 157, 160, 161
Norme sul termine di prescrizione e sul suo calcolo: la prescrizione del reato di bancarotta semplice è sopraggiunta dopo la sentenza di secondo grado, determinando l'estinzione del reato
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità e il divieto per la Cassazione di travisare i fatti o di rivalutare le risultanze probatorie
D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 165-bis, comma 2 (come modificato)
Regola l'inserimento a cura della cancelleria di copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente; tuttavia l'onere di indicazione degli atti rimane del ricorrente per garantire autosufficienza del ricorso
Legge fallimentare, art. 216 e art. 217
Art. 216 disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; art. 217 disciplina la bancarotta semplice: la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ma ha cancellato per prescrizione la bancarotta semplice
Legge fallimentare, art. 219, comma 1
Circostanza aggravante relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità: va valutata con riferimento alla diminuzione effettiva della massa attiva disponibile per i creditori e non semplicemente all'entità del passivo; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte territoriale insufficiente e ha rinviato per nuova valutazione
Massime di principio
- In Cassazione va verificata d'ufficio la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione e, se sussistente, la Corte deve dichiararla immediatamente; ciò può condurre ad annullamento senza rinvio per il capo estinto
- La Corte di legittimità non è sede per rinnovare la valutazione del materiale probatorio né per proporre una lettura alternativa dei fatti: i motivi che consistono in una mera rivalutazione delle prove sono inammissibili
- L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede al ricorrente di indicare con precisione e chiedere l'allegazione degli atti ritenuti travisati; la mera generica evocazione di atti in ricorso può portare all'inammissibilità
- Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il dolo generico può essere logicamente desunto dalla responsabilità per condotte di bancarotta patrimoniale: l'irregolare tenuta delle scritture, soprattutto se connessa ad atti depauperativi, è indice di dolo
- La bancarotta patrimoniale per distrazione si configura quando operazioni estranee agli scopi aziendali hanno effettivamente depauperato il patrimonio sociale senza utile corrispettivo e ne impediscono l'escussione da parte degli organi concorsuali; l'onere probatorio sulla destinazione dei beni grava sull'amministratore
- Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 L. fall. non è sufficiente indicare il solo ammontare del passivo: il giudice deve motivare la misura del danno patrimoniale riferendola alla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori
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