Cassazione Civile, Ordinanza n. 03490/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente esercente la professione di medico-odontoiatra, residente in un comune del territorio abruzzese colpito dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla domanda di restituzione del 60% delle imposte versate nel periodo di sospensione dei versamenti, per un importo complessivo di euro 31.429,86. L’Ufficio si era opposto sostenendo che il beneficio fosse soggetto, oltre che alla normativa interna, anche alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e che, in ogni caso, il contribuente non avesse provato alcun danno effettivo subito; anzi, risultava un incremento reddituale. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato il rimborso, ritenendo applicabile la disciplina nazionale e richiamando anche l’art. 53 Cost. nel senso di non distinguere tra imposte versate e imposte accertate. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa post-sisma e della normativa UE sugli aiuti di Stato, lamentando che il giudice di merito avesse riconosciuto il rimborso senza verificare la compatibilità dell’agevolazione con il regolamento de minimis applicabile e senza accertare la prova dei danni effettivi causalmente ricollegabili al sisma, nonché l’assenza di sovracompensazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la CTR non si è attenuta ai principi unionali in tema di aiuti di Stato e di benefici post-sisma: il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto se l’aiuto individuale richiesto rientrasse nei limiti del regime de minimis applicabile oppure, in alternativa, fosse giustificato come aiuto destinato a compensare danni effettivi da calamità naturale, accertando anche il nesso diretto tra danno ed evento e l’assenza di sovracompensazione. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che il contribuente che chiede il rimborso assume la posizione di attore sostanziale e deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la conformità dell’aiuto alla disciplina UE. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado perché riesamini il merito attenendosi a tali criteri.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.m. 9 aprile 2009
rientra nella disciplina emergenziale post-sisma richiamata dall’Agenzia per delimitare il beneficio fiscale contestato.
art. 39 d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
norma della disciplina post-sisma richiamata nel ricorso come base del regime agevolativo oggetto di verifica di compatibilità con il diritto UE.
art. 33, comma 28, L. n. 183/2011
disposizione richiamata come fondamento dell’istanza di rimborso e come norma da coordinare con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
art. 108, comma 3, TFUE
norma UE sugli aiuti di Stato richiamata per sostenere la necessità di valutare la compatibilità del beneficio e l’eventuale sospensione/incompatibilità della misura.
Reg. CE n. 1407/2013
regolamento de minimis richiamato come parametro per verificare se l’aiuto individuale potesse restare al di sotto della soglia di irrilevanza ai fini dell’art. 107 TFUE.
Decisione C(2012) 7128 final del 17.10.2012
richiamata dall’Agenzia come atto della Commissione che ha qualificato le misure agevolative post-sisma come aiuti di Stato incompatibili, salvo i casi rientranti nei limiti de minimis o in altri regimi approvati.
Decisione C(2015) 5549 final del 14.08.2015
richiamata come decisione della Commissione che conferma l’incompatibilità delle misure agevolative, salvo eccezioni e limiti indicati nella decisione stessa.
art. 53 Cost.
richiamato dalla CTR per sostenere che la disciplina non dovesse distinguere tra imposte versate e imposte accertate, in chiave di capacità contributiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 107 TFUE
richiamato nella motivazione in relazione alla nozione di aiuto di Stato e alla soglia de minimis.
Massime di principio
- Le decisioni della Commissione UE in materia di aiuti di Stato hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno e possono comportare l’inefficacia delle norme nazionali e degli atti applicativi incompatibili con il diritto dell’Unione.
- Quando un contribuente chiede il rimborso di un’agevolazione fiscale potenzialmente configurabile come aiuto di Stato, il giudice deve verificare in concreto la compatibilità dell’aiuto con la disciplina UE, ivi compreso l’eventuale rispetto della soglia de minimis.
- La regola de minimis costituisce eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato: se la soglia complessiva di irrilevanza è superata, il beneficio non può essere concesso.
- Il contribuente che agisce per ottenere il rimborso assume la posizione di attore in senso sostanziale e sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la conformità dell’agevolazione ai limiti e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione.
- Per i benefici post-calamità fondati sulla compensazione del danno, non basta la mera localizzazione del soggetto nel territorio colpito: occorre accertare un danno effettivo, un nesso diretto con l’evento e l’assenza di sovracompensazione mediante altre fonti di ristoro.
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