Cassazione Penale, Sentenza n. 6322/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l\'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità (querela). In sostanza la Suprema Corte ha ritenuto che l\'atto presentato dalla persona offesa non integrasse la querela e che, per tale motivo, non poteva essere avviato il giudizio penale
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di legge per mancata applicazione del proscioglimento dovuto all\'assenza di querela: la persona offesa aveva presentato un atto denominato "verbale di ricezione di denuncia orale" che, secondo il ricorrente, non contiene il termine "querela" né esprime la volontà della persona offesa di punire, pertanto mancava la condizione di procedibilità richiesta per l\'azione penale
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e succ. mod.
La norma è stata richiamata in relazione alla facoltà di svolgere le operazioni processuali con requisitoria scritta e senza discussione orale; nel caso le parti non hanno chiesto discussione orale ed è stata letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies (convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Richiamato unicamente come norma di proroga del regime procedurale relativo alla disciplina della discussione orale/requisitoria scritta; non incide sul merito sostanziale del ricorso
disposizioni per l\'attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Richiamata in relazione ai limiti formali del ricorso per cassazione (individuazione dei motivi nei limiti dell\'art. 173 disp. att. c.p.p.): il ricorso è stato ammesso nei limiti consentiti e valutato nel merito dalla Corte
condizione di procedibilità: requisito della querela della persona offesa
La Corte interpreta che, per i reati per i quali la legge richiede la querela come condizione di procedibilità, l\'atto deve manifestare chiaramente la volontà della persona offesa di punire (espressione della querela). Un atto indicato come "denuncia" o "verbale di ricezione di denuncia orale" che non contenga il termine o una manifesta volontà di querela non soddisfa la condizione e impedisce l\'esercizio dell\'azione penale
Massime di principio
- Per i reati procedibili a querela, l\'inizio dell\'azione penale richiede un atto che esprima chiaramente la volontà della persona offesa di perseguire penalmente (querela): una semplice denuncia o verbale che non manifesti tale volontà non è sufficiente
- La mancata indicazione esplicita della "querela" o di una manifestazione inequivoca di volontà di punire nella dichiarazione della persona offesa può determinare l\'inammissibilità dell\'azione penale e l\'annullamento della sentenza anche senza rinvio
- In sede di impugnazione in Cassazione è possibile ottenere l\'annullamento senza rinvio quando il vizio riguarda la mancanza di una condizione di procedibilità che rende inammissibile l\'azione penale sin dall\'origine
- In situazioni analoghe è importante verificare se successivamente la persona offesa abbia presentato una querela formale nei termini previsti: l\'esistenza di una querela successiva può sanare il difetto iniziale se compatibile con i termini di legge
- Nella redazione di atti di denuncia/querela è consigliabile indicare espressamente la volontà di querelare e, se possibile, utilizzare il termine "querela" o una formulazione chiara che manifesti l\'intento di chiedere l\'azione penale, per evitare contestazioni sulla procedibilità
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