Cassazione Civile, Ordinanza n. 29950/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti al computo, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e/o del TFR, dell'equivalente economico della c.d. massa vestiario, cioè del valore della divisa/uniforme aziendale fornita dal datore di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sul presupposto che l'uso della divisa fosse obbligatorio, che la stessa non fosse un mero strumento di lavoro ma anche un benefit per il lavoratore, e che il costo fosse in parte sostenuto dall'azienda e in parte dal lavoratore, con corresponsione del valore residuo alla cessazione del rapporto. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 dell'allegato A del R.D. n. 148/1931, degli artt. 2099 e 2120 c.c. e dell'art. 50 del CCNL 23 luglio 1976, sostenendo che la divisa è un obbligo di servizio e uno strumento di lavoro nell'esclusivo interesse datoriale, non un corrispettivo in natura né un fringe benefit; 2) violazione delle norme ermeneutiche contrattuali e dell'art. 50 CCNL, contestando la lettura della Corte d'appello sulla ripartizione del costo della divisa e sull'interesse del dipendente; 3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli accordi aziendali del 27 giugno 1990 e del 27 dicembre 2001, assumendo che tali accordi disciplinassero solo l'obbligo di indossare l'uniforme e il regime degli addebiti, senza attribuire al lavoratore un beneficio patrimoniale. I resistenti hanno difeso la sentenza di merito.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. La Corte ha richiamato il precedente di legittimità che qualifica la fornitura della divisa come possibile forma di corrispettivo/benefit solo se concretamente riveli un vantaggio economico per il lavoratore; ha però rilevato che la sentenza impugnata non aveva svolto un'adeguata interpretazione degli accordi aziendali del 1990 e del 2001, dai quali emergevano previsioni specifiche sugli addebiti al personale e sul regime del valore residuo delle uniformi. Poiché l'interpretazione di tali accordi aziendali è riservata al giudice di merito, la causa è stata rinviata per nuova valutazione della natura retributiva dell'equivalente economico della massa vestiario e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, allegato A, R.D. n. 148 del 1931
"Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (...) od, in mancanza, dalle aziende esercenti"
la norma impone l'obbligo di indossare il vestiario uniforme durante il servizio
richiamato per contestare o definire la natura retributiva della fornitura della divisa
la nozione di retribuzione ai fini del TFR è onnicomprensiva, ma occorre che l'utilità abbia carattere retributivo e sia causalmente collegata al rapporto di lavoro
art. 50 CCNL 23 luglio 1976
regola l'obbligo di indossare l'uniforme nel settore autoferrotranviario
criterio ermeneutico invocato per l'interpretazione degli accordi aziendali
criterio ermeneutico invocato per l'interpretazione degli accordi aziendali
criterio ermeneutico invocato per l'interpretazione degli accordi aziendali
criterio ermeneutico invocato per l'interpretazione degli accordi aziendali
criterio ermeneutico invocato per l'interpretazione degli accordi aziendali
criterio ermeneutico invocato per l'interpretazione degli accordi aziendali
richiamato per affermare la responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento all'obbligo di fornitura della divisa
norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata in apertura
norma sul ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte osserva che gli accordi aziendali, per la loro efficacia limitata, non sono oggetto di esegesi diretta da parte della Cassazione come i contratti collettivi nazionali
Massime di principio
- Ai fini del TFR, una utilità fornita dal datore di lavoro può entrare nella base di computo solo se, secondo la concreta disciplina contrattuale e aziendale, assuma natura retributiva e integri un vantaggio economico aggiuntivo per il lavoratore, non un mero costo sopportato nell'esclusivo interesse datoriale.
- La fornitura della divisa o uniforme non è automaticamente retribuzione: occorre verificare se essa costituisca un benefit patrimoniale per il dipendente oppure un semplice strumento organizzativo imposto dal datore di lavoro.
- Quando la decisione dipende dall'interpretazione di accordi aziendali o pattuizioni di efficacia limitata, la loro esegesi spetta al giudice di merito; la Cassazione può intervenire solo nei limiti del sindacato sulla violazione di legge o sui vizi di motivazione consentiti.
- L'obbligo di indossare un'uniforme durante il servizio non basta, da solo, a escludere né a fondare la natura retributiva della relativa fornitura: decisiva è la disciplina concreta del costo, degli addebiti e dell'eventuale valore residuo al termine del rapporto.
- In caso di inadempimento dell'obbligo datoriale di fornire il vestiario uniforme, il danno risarcibile può consistere nel costo aggiuntivo sostenuto dal lavoratore per acquistare capi di abbigliamento conformi alla prestazione richiesta.
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