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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 28066 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso IVA relativa al 2009 avanzata dalla Comunità montana originaria, poi estinta e sostituita dalla Comunità montana aggregata; l'Agenzia delle entrate negò il rimborso contestando il diritto al credito in ragione dell'estinzione dell'ente precedente e della mancata indicazione del credito nel rendiconto redatto dal commissario liquidatore. La Comunità montana aggregatrice ottenne accoglimento in primo grado e in appello; l'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale con ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile per tardività, avendo ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini prevista dal D.L. n.119/2018 (art.6, comma 11) perché la controversia riguarda la negazione di un rimborso (non un atto impositivo). Poiché la sentenza della CTR era stata notificata il 23 luglio 2018, il termine per impugnare sarebbe scaduto il 22 ottobre 2018; il ricorso è stato notificato il 23 luglio 2019. Conseguentemente la Corte non ha esaminato il merito e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 10.000,00 più oneri).

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1

    "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"

    Consente la definizione agevolata solo delle controversie relative ad atti impositivi; la Corte ha ritenuto che la disposizione non si applicasse al diniego di rimborso, perché questo non è un atto che 'imponi' una prestazione tributaria.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11

    "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione..."

    La sospensione dei termini di impugnazione prevista dal comma 11 si applica solo alle controversie definibili ai sensi del comma 1 (cioè atti impositivi); pertanto non è stata applicata nel caso di negazione di rimborso IVA.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51

    prescrive i termini per proporre ricorso per cassazione (termine per impugnazione)

    La Corte ha richiamato il termine ordinario di impugnazione stabilito dalla normativa processuale tributaria; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile se non ricorrono sospensioni applicabili, che qui sono state escluse.

  • Giurisprudenza di rinvio: Cass. Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298

    Richiamata per la nozione di 'atto impositivo' inteso come atto che imponga per la prima volta una prestazione determinata nell'an e nel quantum; è criterio utilizzato per escludere l'applicabilità del condono al diniego di rimborso.

  • Giurisprudenza di rinvio: Cass., sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 25297; Cass., sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3315

    Ulteriori precedenti citati a supporto della definizione di 'atto impositivo' quale atto che determina una pretesa tributaria chiaramente individuata.

Massime di principio

  • Il diniego di rimborso tributario non è equiparabile, di per sé, a un 'atto impositivo': le misure agevolative/di condono rivolte agli atti impositivi non si applicano automaticamente alle controversie su rimborsi.
  • Prima di contare su sospensioni o definizioni agevolate (es. D.L. n.119/2018) è necessario verificare che l'atto impugnato rientri nella nozione giurisprudenziale di atto impositivo (atto che impone una prestazione determinata nell'an e nel quantum).
  • Nei giudizi di cassazione occorre particolare cura nella verifica dei termini di impugnazione e delle eventuali sospensioni normative: l'inapplicabilità di una sospensione rende il ricorso soggetto ai termini ordinari e quindi potenzialmente inammissibile per tardività.
  • Se la controversia riguarda la successione di posizioni giuridiche tra enti (es. enti estinti e loro aggregati), è importante documentare compiutamente il subentro e la titolarità del credito; tuttavia, la mancata indicazione in rendiconti formali può essere contestata come mera irregolarità formale solo se si dimostra il diritto sostanziale al credito.
  • In presenza di richieste dell'amministrazione finanziaria (es. garanzia fideiussoria) che implicitamente riconoscono l'esistenza del credito, tale comportamento può essere utilizzato a supporto della pretesa del beneficiario nel contesto del giudizio.

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